La valutazione dei rischi è definita dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
L’oggetto e le modalità per l’elaborazione del “DVR Sicurezza” (documento di valutazione dei rischi) sono indicati negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
La valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela dei lavoratori, l’originale delle decisioni da prendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rischi per la collettività. Il recente D.L.gs. 106/2009 ha contribuito ad allargare la sfera di applicazione degli articoli 28 e 29 del D.L.gs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
L’oggetto della valutazione dei rischi deve ricomprendere tutte le fonti di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori, soprattutto tenendo presente quelle categorie di lavoratori che a causa di un loro status devono essere considerati maggiormente bisognosi di tutele. E’ questo il caso dei lavoratori collegati allo stress lavoro-correlato, delle lavoratrici in gravidanza, dei minori e di quelli che provengono da Paesi esteri.
Il D.Lgs. n°81 del 09-04-2008 ha imposto alle imprese ovvero ai datori di lavoro una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi per la collettività.
La valutazione dei rischi per i lavoratori è un processo che porta a definire delle misure di sicurezza aventi un impatto concreto sull’organizzazione aziendale: l’errore più comune, riportato in numerosi studi svolti sulla corretta applicazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro, evidenziano, oltre ad una incompleta valutazione dei rischi (DVR) dal contesto aziendale, definendolo frequentemente un “mero adempimento burocratico fine a se stesso”.
La valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e del medico competente. Il DL promuove quindi la cooperazione ed il coordinamento per l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
La valutazione dei rischi, che non è delegabile dal datore di lavoro, deve considerare: la scelta delle attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati chimici, la sistemazione dei luoghi, lo stress lavoro-correlato, le specificità dovute ad età, sesso, provenienza da altri paesi, stati di salute e richieste lavorative (ad esempio turni di lavoro).
Il documento redatto a conclusione può essere tenuto su supporto informatico ma deve essere munito di data certa e deve essere visionato e firmato dal: dl, rspp, rsl e medico competente.
Al suo interno non posso assolutamente mancare:
Il documento deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e anche il DVR (documento valutazione dei rischi) importante perché permette di compiere un elenco di tutti i pericoli che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda o in altra sede.
La valutazione del rischio è obbligatoria per tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie, delle Università, archivi statali, biblioteche e musei la valutazione del rischio è effettuata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di attività e/o operazioni condotte.
A tale proposito si fa presente che le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili sono soggette anche ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio che rilascia il C.P.I. (Certificato di prevenzione incendi) e/o verifica la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) introdotta con il D.P.R. 01-08-2011 n.151.
G.T.P. srl è in grado di offrire il necessario supporto tecnico per stendere la valutazione dei rischi, per prendere l’incarico di R.S.P.P. e fornirvi un medico competente.
Il nostro direttore tecnico, prof. Ing. Leonardo Corbo, può trattare tutte le problematiche afferenti il CPI rilasciato dal Vigili del Fuoco.