La sorveglianza sanitaria è una fondamentale attività di prevenzione che si basa sul controllo medico del lavoratore, ma che richiede anche la conoscenza approfondita dell’organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esposizione ai molteplici fattori di rischio professionale e degli specifici effetti sulla salute dei lavoratori.
Obiettivo della sorveglianza sanitaria è quindi la tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori, questo obiettivo si persegue nominando il medico competente in tutte le aziende dove i lavoratori sono sottoposti ai rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs 81/2008.
Questa attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come infortuni e malattie, si basa sulla:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Per sorveglianza sanitaria s’intende quindi l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e allo svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, le attività previste dalla sorveglianza sanitaria sono:
- Visite mediche preventive e periodiche di controllo ai lavoratori;
- Consulenza al datore di lavoro per le misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori;
- Aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
Chi effettua e chi ha la responsabilità di occuparsi della sorveglianza sanitaria?
Responsabile dello svolgimento di queste attività è il medico competente dell’azienda, professionista con una specializzazione del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d’idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori.
La mancata applicazione del servizio di sorveglianza sanitaria, oppure la sua inadeguatezza rispetto alle necessità lavorative proprie dell’azienda, nonché la mancata nomina del medico competente e l’omessa formazione sono oggetto di sanzioni legiferate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare 12 ottobre 2017 n. 3.
Sorveglianza sanitaria obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in azienda, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08), nei seguenti casi:
- Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
- Nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria).
Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.Lgs. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di: Movimentazione manuale di carichi, Rischio agenti cancerogeni e mutageni; Rischio campi elettromegnetici; Rischio rumore; Videoterminalisti; Rischio agenti fisici; Rischio amianto; Rischio radiazioni ottiche; Rischio vibrazioni; Rischio agenti biologici; Rischio agenti chimici.
Nei casi elencati il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.Lgs. 81 equipara ai lavoratori, ovvero:
- Lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda:
- Soci lavoratori di cooperativa o di società;
- Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 legge 24/06/1997);
- Allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- Partecipanti ai corsi di formazione professionale.
Adempimenti e inadempimenti, un chiaro esempio
Nell’immagine: i 3 operatori, dotati dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), chiesero al medico competente una visita straordinaria per confermare il giudizio di idoneità. Il Signore con i pantaloncini corti e le mani in tasca non poteva assistere a quella operazione!
Chi effettua la sorveglianza sanitaria
Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.
Il medico competente è quel sanitario nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ma cos’è la sorveglianza sanitaria nello specifico?
È un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio. Il Decreto 81, Sezione V, articoli da 38 a 42, la disciplina e indica modalità, responsabilità, ma soprattutto i casi in cui è obbligatoria.
Innanzitutto, il medico si basa sui risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro per individuare:
- Tipologia di mansione;
- Attività lavorative incluse nella mansione;
- Rischi specifici per la salute relativi alla mansione.
Utilizzando le informazioni sulla specificità del lavoro, elabora il protocollo sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.
La legislazione propone delle linee guida per la prescrizione del protocollo sanitario che il medico, a propria descrizione, può decidere di modificare attraverso:
- Integrazione di ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici;
- Variazione della periodicità di visite e accertamenti.
I compiti del medico competente includono una parte di visite e colloqui col lavoratore e una successiva compilazione della cartella clinica dedicata alla raccolta di tutti i dati da trasmettere annualmente all’INAIL.
Chi è sottoposto alla sorveglianza sanitaria?
Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali nel DVR è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.
Per il rischio da Radiazioni Ionizzanti la normativa di riferimento è il D.Lgs 203/1995. In questo caso si parla di sorveglianza medica invece che di sorveglianza sanitaria.
Prestazioni della sorveglianza sanitaria
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sorveglianza sanitaria comprende le seguenti prestazioni sanitarie: visita medica preventiva, visita medica periodica, visita medica in occasione del cambio di mansione con modifiche dei rischi per la salute, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente dovuta a rischi professionali o alle sue condizioni di salute peggiorata a causa dell’attività svolta.
Il giudizio di idoneità
La sorveglianza sanitaria è finalizzata al rilascio di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso.
Il giudizio può essere di:
- Idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione;
- Inidoneità parziale, temporanea o permanente.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entra 30 giorni dalla data di comunicazione.
La cartella sanitaria
Per ogni lavoratore viene istituita una CARTELLA SANITARIA che riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore. La cartella sanitaria deve essere aggiornata periodicamente dal medico competente e fornita, su richiesta, copia al lavoratore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro deve inviare all’ ISPESL (istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e consegnare una copia allo stesso. La cartella sanitaria deve contenere anche, ove dovuta, la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti dal lavoratore.
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al DVR, risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008 articoli 18 e 20). In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore.
In questi casi i divieti sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore, e la non applicazione prevede sanzioni di tipo penale sia per il Datore di lavoro e anche per il Medico competente.
Domande e risposte ricorrenti
Abbiamo raccolto tutte le domande ricorrenti in materia di sorveglianza sanitaria, con le relative risposte, in questa pagina FAQ dedicata che potete consultare per orientarvi velocemente sull’argomento.