Servizio di prevenzione e protezione

Faccio presente di avere partecipato alla stesura del Decreto Legislativo n°626 del 19-09-1994 che recepì la normativa comunitaria in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro ed introdusse nuove disposizioni in aggiunta a quelle previste dalla vecchia normativa che dal 1955 disciplinava il settore (D.P.R. n°547/1955 e D.P.R. n°303/1956).

Sull’argomento servizio di prevenzione e protezione ho pubblicato 4 volumi. Nel decreto legislativo 626/1994 sono enunciati i criteri generali per l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione con l’indicazione dei compiti da affidare ai singoli componenti del servizio. Il nuovo approccio del D.Lgs. 626/1994 alla gestione del sistema di sicurezza non è più caratterizzato per il suo aspetto impositivo ma per quello partecipativo ovvero non risulta più essere esclusivamente un’imposizione al datore di lavoro.

Servizio di prevenzione e protezione
Copertina di uno dei primi volumi in materia di prevenzione e protezione

Relativamente al settore della PREVENZIONE INCENDI, lotta antincendio e pronto soccorso il D.Lgs. 626 dettava norme generali che furono attuate con successivi decreti interministeriali.

Il tipo di sanzioni riportate nel D.Lgs. 626/1994, in linea con quelle definite dal D.Lgs. 277/1991 sono state aggiornate successivamente dall’emanazione del D.Lgs. 758 del 19-12-1994 prevedendo sanzioni penali e amministrative a carico dei datori di lavoro, modificate successivamente dal D.L. 670/1996 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81.

La conoscenza delle norme che regolano ogni attività lavorativa al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori comporta spesso una ricerca di fonti e di guide per la loro corretta applicazione. A rendere non facile la loro conoscenza concorre anche il fatto che esse sono frequentemente modificate, integrate e superate da nuove normative.

Faccio presente che nel D.Lgs. n°81/2008 sono state apportate modifiche anche non appariscenti ma spesso sostanziali in un testo che, a una non attenta lettura, sembra invece ripetere le definizioni dell’abrogato D.Lgs. n°626/1994.

Il sottoscritto opera nel settore della sicurezza e la salute sul luogo di lavoro non rivolgendosi solo a figure specialistiche ma coinvolgendo anche nella gestione sicurezza e nella tutela della salute tutta la popolazione attiva in tutte le attività lavorative per fornire un supporto a chiunque debba affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione e ove, necessario, di prevenzione incendi.

I destinatari privilegiati sono il datore di lavoro a cui fanno capo le maggiori responsabilità e il R.S.P.P che può ottenere utili informazioni e suggerimenti per la sua attività.

In questa complessa materia tutti possono trovare nel sottoscritto il partner giusto in grado di seguire con scrupolosa puntualità tutti gli adempimenti necessari e dovuti.

 

Chi organizza il servizio di prevenzione e protezione?

Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs.  9-aprile-2008 n°81, organizza il servizio di prevenzione e sicurezza prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva.

 

Quale è la funzione del servizio di prevenzione e protezione?

Elenco delle funzioni:

  • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • Elaborazione della procedura di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.

Inoltre svolge attività di: redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alla varie strutture aziendali, redazione piani di sicurezza e coordinamento, individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ecc. Infine ai sensi dell’art.41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. congiuntamente al Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e gli fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.

Le attività del servizio di prevenzione e protezione sono sia di tipo tecnico che gestionale, organizzativo e relazionale e risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione di prevenzione all’interno dell’azienda.

Si segnala inoltre che è stata emanata una nuova prassi di riferimento, la UNI/PdR -87/2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione”. Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art.33 del D.Lgs. 81/2008.

Nella nuova prassi di riferimento UNI si individuano le attività tipiche che vengono svolte da un servizio di prevenzione e protezione valide per tutte le realtà aziendali.

 

Chi è il responsabile del servizio prevenzione e protezione?

R.S.P.P.

Alla funzione di R.S.P.P. (responsabile del servizio prevenzione e protezione) può essere designata una figura interna o esterna all’azienda.

Il R.S.P.P. ha una funzione che si può definire consulenziale, nel senso che non solleva il datore di lavoro dai propri obblighi di garanzia prevenzionistica, ma ha il compito di supportarlo e di metterlo in condizione di adempiere a tali obblighi, in virtù della conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle proprie competenze tecniche. In modo specifico:

  • Nella individuazione dei fattori di rischio;
  • Nella valutazione dei rischi;
  • Nell’individuazione di misure di sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • Nell’elaborazione di misure preventive e protettive previste nel documento di valutazione dei rischi;
  • Nell’elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • Nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione abbiamo dedicato questa guida completa che spiega nel dettaglio tutte le sue funzioni e che risponde alle domande più frequenti in materia di R.S.P.P..

Chi nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

Il R.S.P.P. è nominato dal datore di lavoro

Esistono casi previsti dalla legge nei quali lo stesso Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (art.34 e allegato 2 del D.Lgs. 81/08).

Questo nei casi di imprese o unità produttive di piccole dimensioni o che non presentano profili di rischio elevati.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quando i ruoli non coincidono, è designato dal Datore di Lavoro e a lui risponde direttamente del proprio operato. Anche sotto il profilo sanzionatorio, il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni per tale figura a sottolineare la natura essenzialmente consultiva e promozionale del Servizio di prevenzione e protezione. Diverso è il caso in cui si verifichi un danno al lavoratore o ad un altro soggetto sul luogo di lavoro: in tal caso l’RSPP può essere legittimamente chiamato a rispondere della sua condotta sia in sede penale che civile, in quanto il danno può essere conseguenza delle sue azioni o omissioni.

Nello svolgimento dei propri compiti, il RSPP è aiutato dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione.  Si tratta di personale interno alla unità produttiva.