FAQ Sorveglianza Sanitaria - GTP Srl

Sorveglianza sanitaria

FAQ - Sorveglianza sanitaria


Abbiamo raccolto in queste FAQ tutte le domande più ricorrenti in materia di sorveglianza sanitaria.

Dalla definizione di sorveglianza sanitaria fino alle domande più specifiche relative alle responsabilità e al ruolo svolti dalle figure coinvolte, come il medico competente, il datore di lavoro e il lavoratore.


Obiettivo della sorveglianza sanitaria è quindi la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori che si esplica attraverso:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi (idoneità alla mansione specifica)
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate

Per sorveglianza sanitaria s’intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal MEDICO COMPETENTE finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e allo svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare:

  1. Visite mediche preventive e periodiche di controllo ai lavoratori
  2. Consulenza al datore di lavoro per le misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori

Aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro

La responsabilità della sorveglianza sanitaria è del medico competente dell’azienda, professionista con una specializzazione del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d’idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori.

È un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.

Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 Art.41).

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

  • Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • Nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria).

Nei casi non previsti dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il medico competente è nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.Lgs. equipara ai lavoratori, ovvero:

  • Lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda;
  • Soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 legge 24/06/1997);
  • Allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • Partecipanti ai corsi di formazione professionale.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva, visita medica periodica, visita medica in occasione del cambio di mansione con modifiche dei rischi per la salute, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente dovuta a rischi professionali o alle sue condizioni di salute peggiorata a causa dell’attività svolta.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata al rilascio di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso.

Il giudizio può essere di:

  1. Idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione;
  2. Idoneità parziale, temporanea o permanente.

Per ogni lavoratore viene inoltre istituita una CARTELLA SANITARIA che riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore.

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al DVR risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008 articoli 18 e 20). In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore.

In questi casi i divieti sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore, e la non applicazione prevede sanzioni di tipo penale sia il Datore di lavoro e anche per il Medico competente.

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