DVR - Documento di Valutazione dei Rischi - GTP Srl

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

FAQ - DVR


Molte persone, in capo all’obbligo di redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) pongono diversi quesiti riguardo a chi deve redigerlo, chi deve firmarlo, cosa deve contenere e molto altro ancora.

In questa guida sul Documento di Valutazione dei Rischi troverai delle risposte dettagliate alle domande più comuni e ricorrenti in materia di DVR.


Il DVR serve ad analizzare ogni aspetto, fase, materiale, mezzo , strumento, coinvolto nel processo lavorativo o presente in azienda valutando se esso è fonte di eventuali rischi, individuare le giuste misure di sicurezza da applicare per eliminarlo e le procedure per mettere in atto le stesse.

Il DVR deve contenere i seguenti dati:

  • Dati generali dell’azienda;
  • Descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo;
  • Descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno;
  • Criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida;
  • Misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi remoti;
  • Programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;
  • Programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei dipendenti;
  • Documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc.;
  • Metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori);
  • Data periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventualmente professionalità /risorse esterne a cui si è fatto ricorso.

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Chi elabora il DVR è il Datore di Lavoro, che deve provvedere alla redazione dopo aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda. La redazione del DVR deve avvenire previa consultazione del RLS e in collaborazione con:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP;
  • Medico Competente per la sicurezza sul lavoro o MC (ove presente).

Nelle aziende in cui il datore di lavoro decide di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP, si è soliti avvalersi della consulenza di un Tecnico Esperto per farsi affiancare nella redazione del detto documento.

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.

La firma più importante da apporre sul DVR è quella del Datore di Lavoro, tuttavia per attestare l’avvenuta collaborazione con RSPP, MC, e RLS è raccomandabile che nel documento siano presenti anche le firme di questi ultimi.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

Secondo il D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire ai lavoratori di verificare l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza tramite il RLS (Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza), a cui dovrà essere consegnato tempestivamente, su richiesta, una copia del DVR. Quindi il RLS può avere copia del DVR aziendale, anche su supporto digitale.

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei).

Fino al 31 maggio 2013 le aziende con meno di dieci dipendenti potevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR, semplicemente producendo una autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio; a partire dal primo giugno del 2013 invece l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, ( quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio).

Restano quindi esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplicio (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.

La normativa prevede l’esonero dalla redazione del DVR per tutte quelle aziende che non hanno dipendenti.

La normativa in vigore indica chiaramente i casi in cui le operazioni di revisione e aggiornamento del DVR diventano obbligatorie e sanzionabili.

Il DVR va modificato in caso di:

  • modifiche al processo lavorativo, come introduzioni di nuovi macchinari;
  • cambio di titolare, o di una delle figure responsabili della sicurezza;
  • modifiche all’organizzazione generale del lavoro;
  • gravi infortuni che mettano in evidenza nuove fonti di rischio;
  • gravi infortuni che richiedano una rivalutazione delle fonti di rischio presenti;

I prezzi della redazione del DVR possono variare a seconda delle dimensioni dell’azienda e dei rischi presenti.

LIVELLO DI RISCHIO ESEMPI DI ATTIVITA’ COSTO DEL DVR
Attività a basso rischio piccole attività con pochi lavoratori come: uffici, bar, negozi ecc… a partire da 300€/400€+ IVA circa
Attività a medio rischio attività di medie dimensioni con un discreto numero di lavoratori come: officine, falegnameria, carrozzeria ecc.. da 500€ a 1.000 € + IVA circa
Attività ad alto rischio attività con processi lavorativi e rischiosi come: industrie minerarie, estrattive, produzioni di gas ecc… oltre i 1.000€ + IVA circa

Per mancanza o inadempienze nella redazione del DVR, in caso di controllo dagli organi preposti al controllo, si rischiano i seguenti provvedimenti:

  • Sanzioni da 3.000€ a 15.000€ a carico del datore di lavoro;
  • Pene detentive fino a 8 mesi per il datore di lavoro;
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