RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

FAQ - RSPP


Molte persone, interessate alle funzioni e al coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul luogo di lavoro, pongono diversi quesiti riguardo a chi è l'RSPP, cosa fa, chi lo nomina e molto altro ancora.

In questa guida sull'RSPP troverai delle risposte dettagliate alle domande più comuni e ricorrenti in materia di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.


Il ruolo di RSPP può essere ricoperto da:

  • lavoratore interno all’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32;
  • professionista esterno all’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32;
  • datore di lavoro, ma solo in certe tipologie di aziende.

Nello specifico, il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP (o meglio, DL SPP) nei seguenti casi:

  • aziende artigiane ed industriali – fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca – fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende – fino a 200 lavoratori.

A nominare il RSPP è il datore di lavoro per mezzo di un modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico al soggetto interessato, questo modulo andrà poi conservato insieme al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

La risposta è NO. Il decreto 81 stabilisce che è possibile nominare un solo RSPP per ogni azienda ma, in suo ausilio e supporto, è possibile nominare delle figure gerarchicamente inferiori per assisterlo nello svolgimento del suo compito. Questi soggetti vengono chiamati ASPP, ovvero Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.

Ecco quali sono i compiti del RSPP ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. 81/08:

  • individuare e valutare i fattori di rischio;
  • individuare le misure per la sicurezza idonee per gli ambienti di lavoro in base alla normativa;
  • elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive di cui all’art. 28 (Valutazione dei rischi);
  • partecipare alla redazione del DVR;
  • elaborare le procedure di sicurezza per tutte le attività aziendali;
  • proporre programmi e percorsi di formazione e informazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  • partecipare alla riunione periodica prevista all’art. 35;
  • informare i lavoratori dei rischi aziendali secondo quanto stabilito nell’art. 36.

Se il datore non provvede alla nomina oppure alla formazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) rischia di incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • arresto da tre a sei mesi;
  • ammenda da 2.740,00 a 7.014,40.

L’aspirante RSPP che avrà concluso tutti i moduli del corso di formazione iniziale dovrà sostenere un esame di valutazione finale per ottenere l’attestato che certifica le sue competenze e conoscenze in materia.

Tale attestato, tuttavia, va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Sul RSPP ricade l’obbligo di formazione, nello specifico, egli è obbligato a frequentare un corso di formazione iniziale strutturato nel seguente modo:

MODULO DURATA DESCRIZIONE
Modulo A 28 ore Modulo base propedeutico per gli altri
Modulo B 48 ore Corso di specializzazione per la formazione in un determinato settore
Modulo C 24 ore Corso di specializzazione su rischi psicosociali, ergonomici e organizzativi

Per quanto riguarda la durata del modulo B ci sono alcuni settori che, per via dei rischi specifici connessi, necessitano di formazione aggiuntiva, tali percorsi hanno durata diversa a seconda del settore stesso:

  • Agricoltura e Pesca – 12 ore;
  • Cave e costruzioni – 16 ore;
  • Sanità residenziale – 12 ore;
  • Chimico e petrolchimico – 16 ore.

Una volta conseguito l'attestato, va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Secondo il punto 7 di tale accordo l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio basso.

L’aggiornamento, inoltre, secondo l’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiamo frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M.16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 19/91994 n.626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.

Sono esonerati coloro che risultano in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

  • Ingegneria civile e ambientale;
  • Ingegneria dell’informazione;
  • Ingegneria industriale;
  • Scienza dell’architettura;
  • Scienze e tecniche dell’edilizia;
  • Ingegneria della sicurezza.

Tuttavia, vige comunque l’obbligo dell’aggiornamento.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l’insieme delle persone , sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. E’ una figura obbligatoria ed è consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza.

La funzione di RSPP può essere esercitata:

  • dal lavoratore: scelto dal datore di lavoro;
  • dal professionista esterno esperto in sicurezza aziendale;
  • dal datore di lavoro in caso di aziende artigiane o industriali (fino ad un massimo di 30 lavoratori), agricole o zootecniche (fino a 10 dipendenti), ittiche (fino a 20 lavoratori). Il datore di lavoro deve seguire un corso di formazione per RSPP Datore di Lavoro, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in base alla natura del rischio presente in azienda e seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, come accennato, può essere anche un consulente esterno all’azienda.

I costi di un RSPP esterno variano in base al livello di rischio di appartenenza dell’azienda (basso, medio, alto così come stabilito dal codice ATECO) e al numero di lavoratori presenti.

Indicativamente, le tariffe di un RSPP esterno vanno da un minimo di circa 1.000 euro l’anno, per le aziende a rischio basso con un massimo di 5 dipendenti, fino al 1.600/2.000 euro l’anno, per le aziende a rischio medio con almeno 10 dipendenti. I prezzi salgono notevolmente, anche oltre 2.500 euro l’anno, quando si tratta di aziende a rischio alto con oltre 11 dipendenti. Ai costi del professionista, è necessario aggiungere il costo dell’assicurazione professionale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno è designato dal datore di lavoro.

Il Rappresentante per la sicurezza (RLS) nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione.

Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti in relazione alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO). La durata di tali percorsi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione del settore lavorativo.

Una volta nominato, l’RSPP deve frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento di durata variabile a seconda del grado di rischio aziendale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di:

  • effettuare la valutazione dei rischi;
  • supportare il datore di lavoro nella scelta del medico competente;
  • elaborare le misure per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e provvedere al loro miglioramento ed aggiornamento continuo;
  • proporre i programmi di formazione, corsi di formazione e aggiornamento riferiti ai rischi della mansione lavorativa e specifici dell’azienda;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
  • partecipare, almeno una volta l’anno, alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro;
  • frequentare i corsi di aggiornamento quinquennali;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le azioni, i rischi e le mansioni aziendali.

Riguardo alla responsabilità penale si ricorda che il D. Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito”.

E dunque, laddove il datore di lavoro non adotti una “doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale”.

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