Sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria: tutto quello che c’è da sapere

La sorveglianza sanitaria per la salute è un’attività preventiva che si basa sulla supervisione medica del lavoratore, ma richiede anche una conoscenza approfondita dell’organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esposizione ai rischi professionali e degli effetti specifici sulla salute dei lavoratori. L’obiettivo della vigilanza sanitaria è quindi la protezione dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, che si realizza attraverso:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e mansioni lavorative (idoneità alla specifica mansione)
  • Individuazione di eventuali suscettibilità individuali ai rischi professionali
  • Verifica dell’efficacia delle misure preventive attuate per i rischi

La vigilanza sanitaria deve essere attivata attraverso la nomina di un medico competente in tutte le aziende in cui i lavoratori sono esposti a rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs 81/2008. Con il termine vigilanza sanitaria si intendono tutti gli esami medici svolti dal MEDICO COMPETENTE finalizzati alla protezione dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle loro condizioni di salute, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e allo svolgimento delle attività lavorative. In particolare:

  • Visite mediche preventive e periodiche per i lavoratori
  • Consulenza al datore di lavoro sulle misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori
  • Aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro

Chi effettua e chi è responsabile della sorveglianza sanitaria?

Il medico competente dell’azienda è responsabile di tali attività, essendo un professionista specializzato in medicina del lavoro (o discipline equivalenti) che ha il compito di fornire una valutazione di idoneità per le mansioni svolte dai lavoratori. L’obiettivo della vigilanza sanitaria è quindi la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione e protezione dai rischi professionali, come infortuni e malattie:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e mansioni lavorative
  • Individuazione di eventuali suscettibilità individuali ai rischi professionali
  • Verifica dell’efficacia delle misure preventive attuate in azienda

La mancata applicazione del servizio di vigilanza sanitaria, l’inadeguatezza rispetto alle esigenze lavorative dell’azienda, la mancata nomina del medico competente e la mancanza di formazione sono soggetti a sanzioni stabilite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare 12 ottobre 2017 n. 3.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

  • Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • Nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria).

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.Lgs. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di: Movimentazione manuale di carichi, Rischio agenti cancerogeni e mutageni, Rischio campi elettromegnetici, Rischio rumore, Videoterminalisti, Rischio agenti fisici, Rischio amianto, Rischio radiazioni ottiche, Rischio vibrazioni, Rischio agenti biologici e Rischio agenti chimici.

Nei casi elencati il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.Lgs. 81 equipara ai lavoratori, ovvero:

  • Lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda
  • Soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 legge 24/06/1997);
  • Allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • Partecipanti ai corsi di formazione professionale.

Chi effettua la Sorveglianza Sanitaria

Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte. Il medico competente è quel sanitario nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.

Chi è sottoposto alla sorveglianza sanitaria

Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali nel DVR è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo. Per il rischio da Radiazioni Ionizzanti la normativa di riferimento è il D.Lgs 203/1995. In questo caso si parla di sorveglianza medica invece che di sorveglianza sanitaria.

Prestazioni della sorveglianza sanitaria

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva, visita medica periodica, visita medica in occasione del cambio di mansione con modifiche dei rischi per la salute, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente dovuta a rischi professionali o alle sue condizioni di salute peggiorata a causa dell’attività svolta.

Giudizio di idoneità

La sorveglianza sanitaria è finalizzata al rilascio di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso. Il giudizio può essere di:

  • Idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione;
  • Inidoneità parziale, temporanea o permanente

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entra 30 giorni dalla data di comunicazione.

Cartella sanitaria

Per ogni lavoratore viene istituita una cartella sanitaria che riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore. La cartella sanitaria deve essere aggiornata periodicamente dal medico competente e fornita, su richiesta, copia al lavoratore. In caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro deve inviare all’ISPESL (istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e consegnare una copia allo stesso. La cartella sanitaria deve contenere anche, ove dovuta, la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti dal lavoratore.

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al DVR risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008 articoli 18 e 20). In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore. In questi casi i divieti sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore, e la non applicazione prevede sanzioni di tipo penale sia per il Datore di lavoro e anche per il Medico competente.

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