Il formatore sicurezza

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

CHI E’ IL FORMATORE DELLA SICUREZZA

Il c.d. docente-formatore è colui il quale gestisce i corsi sicurezza per i datori di lavoro, per i lavoratori, per RSPP, RLS, dirigenti e preposti e di tutte le figure che entrano nel processo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado e uno dei criteri sottoelencati:

  • Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
  • Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nl campo della salute e sicurezza sul lavoro
  • Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i.)
  • Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP.

N.B. I 5 criteri sopradescritti non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

I 5 criteri sopradescritti non riguardano neppure le attività di addestramento.

 

L’aggiornamento per il formatore sulla sicurezza

Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 obbliga il formatore/docente ad un continuo aggiornamento da effettuarsi con periodicità triennale attraverso alternativamente:

  1. la frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  2. un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.