Il tema della prevenzione degli incendi in azienda continua ad essere particolarmente sentito anche nelle sedi istituzionali. Lo scorso settembre il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore ad ottobre 2022. Tra le principali novità c’è il Piano di Emergenza: tutte le aziende dovranno aggiornarlo, in modo da renderlo conforme ai contenuti minimi previsti dai nuovi decreti. Nel decreto si legge che diventa obbligatorio indicare, nel piano di emergenza, quali sono le finestre che devono essere aperte all’atto di un’eventuale evacuazione dello stabile. Le planimetrie devono inoltre riportare l’ubicazione esatta dei presidi sanitari, ossia le cassette di primo soccorso e/o i pacchetti di medicazione). Inoltre, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, a differenza di quanto previsto con il D.M. 10 marzo 1998, risultano soggetti al piano di emergenza.
“Le modifiche alla formazione introdotte da questo decreto saranno sicuramente utilissime, anche perché possono aiutare a ridurre la mortalità dei lavoratori, che vede purtroppo l’Italia al primo posto in Europa“, dichiara l’Ingegner Leonardo Corbo, Fondatore della GTP.
Come cambiano le simulazioni di emergenza
Intanto tutte le aziende che hanno l’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza devono necessariamente effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Si tratta di un momento importante perché in condizioni di tranquillità si testa la capacità dell’azienda di gestire un’emergenza, che può essere un incendio, un terremoto, un infortunio, uno sversamento ambientale, allenando quindi la reattività dei lavoratori e soprattutto degli addetti all’emergenza. Il D.M. 02 settembre 2021 specifica inoltre che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni, oppure se il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo, oppure se si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo. In tali casi va rielaborata anche la valutazione del rischio incendio, soprattutto si verificano cambiamenti nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
I livelli antincendio
I livelli di rischio hanno cambiato denominazione. Rispetto al precedente decreto in cui erano definiti basso, medio, alto, ora come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, vengono rispettivamente chiamati livello 1, livello 2, livello 3.
Nel livello 3 rientrano le attività più complesse, ad esempio uffici con oltre 1000 persone presenti, alberghi con oltre 200 posti letto, stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti – ad esclusione di rifiuti inerti -, le strutture sanitarie e le case di riposo, i depositi di materiale combustibile superiori a 20.000 mq. Nel livello 2 rientrano, invece, i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011, che non rientrano già nelle attività di livello 3, così come vi rientrano anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (esclusi quelli interamente all’aperto). Nel livello 1 rientrano invece tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Cosa cambia nella formazione antincendio
A differenza di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1, definite abitualmente come a basso rischio di incendio, diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili. La frequenza di aggiornamento sarà obbligatoriamente almeno quinquennale e il decreto indica anche il cosiddetto periodo transitorio, ossia quel lasso di tempo ammesso per regolarizzare delle posizioni. Ad esempio, per gli addetti antincendio che si sono formati prima del 04/10/2022, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento della loro ultima formazione. Se il loro corso di formazione è invece antecedente al 04/10/2017, dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023.
GTP S.r.l., azienda leader nel settore della Sicurezza sul Lavoro, si pone al fianco delle aziende per garantire l’osservanza della normativa vigente. Tra i servizi nell’Ambito del Decreto Legislativo 81/08 legati alle attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi nei Luoghi di Lavoro e di consulenza tecnico-ingegneristica, GTP offre una vasta gamma di soluzioni formative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni contattaci alla mail formazione@gtpsrl.eu