Controlli di Prevenzione Incendi e rilascio del C.P.I.

Tutte le attività riportate nell’elenco dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 sono soggette a controlli da parte del Comando dei Vigili del Fuoco: in particolare prima dell’esercizio delle attività il responsabile della stessa dovrà darne segnalazione al Comando dei VV.F., presentando l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 139 del 8/3/2006, ossia la cosiddetta SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Le modalità sono definite specificatamente da decreto del Ministero dell’Interno, ma la comunicazione dovrà essere certamente corredata da tutto il materiale comprovante la conformità impiantistica e strutturale ai requisiti di antincendio.
Per quanto concerne i sopralluoghi svolti dal Comando dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, il regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi prevede:

  1. sopralluoghi “a campione” per le attività di cui all’Allegato I, ricadenti nelle categorie A e B, per le quali tuttavia non previsto il rilascio del CPI, bensì di un “verbale di sopralluogo tecnico” da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, a seguito di richiesta dell’interessato;
  2. sopralluoghi per tutte le attività che hanno comunicato inizio dell’esercizio, ricadenti nell’Allegato I categoria C, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Qualora i sopralluoghi svolti dai tecnici del Comando dei VV.F. evidenzino difformità alla normativa antincendio, potrà essere concesso al responsabile dell’esercizio di intervenire per correggere la difformità entro 45 giorni di tempo per adeguare l’attività, in caso contrario il Comando procederà ad interdire le attività.