Gli enti e i privati responsabili delle attività elencate nell’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente, l’esame dei progetti relativi a nuovi impianti e insediamenti. Analogamente si deve procedere in caso di modifiche successive ad impianti esistenti, comportanti aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Le modalità specifiche e la documentazione costituente il progetto di prevenzione incendi da sottoporre a verifica dai parte dei Tecnici del Comando dei VVF sono stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Interno.
Per quanto riguarda la tempistica, il Comando dei VV.F. dovrà esaminare il progetto entro 30 giorni, richiedendo eventualmente documentazione integrativa, pronunciandosi sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla data di presentazione.
La novità pertanto è che le attività dell’elenco di cui Allegato I, categoria A, del D.P.R. n. 151, non sono soggette ad approvazione preventiva in fase di progetto da parte del Comando dei VV.F.
A titolo di esempio non esaustivo, rientrano tra queste attività escluse dalla verifica progettuale preventiva da parte del Comando dei Vigili del Fuoco (ma comunque soggette a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi):
- i depositi di bombole di GPL con capacità complessiva inferiore a 300 kg e i depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 5 mc
- gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 kW e fino a 350 kW
- alberghi con più di 25 posti letto e fino a 50 posti letto
- scuole con affollamento inferiore a 150 persone
- locali adibiti ad esposizione (ad esempio negozi) con superficie superiore a 400 mq e fino a 600 mq
- centrali termiche di potenzialità superiore a 116 kW ma inferiore a 350 kW
Come si può notare, generalmente per ogni attività rimangono comunque dei limiti minimi da superare per essere soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi.
Si evidenzia anche che, per quanto riguarda le tariffe richieste dai Comandi dei Vigili del Fuoco per l’espletamento dei servizi di verifica progetto e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, per le nuove attività inserite nell’Allegato I (non presenti nel precedente elenco del D.M. 16/02/1982), si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, secondo la tabella di equiparazione riportata nell’Allegato II.