Quella del videoterminalista in Italia è una tra le mansioni più diffuse. Ma chi è? In che modo è sottoposto a sorveglianza sanitaria? Quali sono le misure organizzative? Scopriamo insieme.
Si definisce videoterminale (VTD) uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. Questa definizione, data dal decreto 81/08, ci porta a chiarire chi è il videoterminalista, ovvero un operatore o un’operatrice che utilizza un’attrezzatura con videoterminale in modo sistemico per almeno 20 ore settimanali.
La mansione di videoterminalista, in cui molti dei nostri lettori si riconosceranno, seppur “sedentaria” nel pensiero comune, è sottoposta a molteplici rischi, tra cui:
- affaticamento mentale, dato dal carico di lavoro, rumori, cattive condizioni ambientali;
- rischi connessi alle condizioni ergonomiche e igieniche dell’ambiente che coinvolgono i vari componenti che costituiscono la postazione lavorativa;
- disturbi muscolo-scheletrici causati da movimenti e posture non corrette;
- disturbi oculo-visivi dati da illuminazione non idonea, posizione inadeguata dello schermo, etc.
Videoterminalista: sorveglianza sanitaria
Per tutti i rischi sopra esposti, il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria con particolare attenzione ai rischi per la vista e per l’apparato muscolo-scheletrico.
Pertanto, il medico competente è tenuto a sottoporre l’operatore a visite che accertino l’idoneità all’uso dell’attrezzatura VDT con visite: preventive, periodiche (ogni 2 anni per lavoratori con limitazioni o dopo il cinquantesimo anno d’età; ogni 5 negli altri casi), specialistiche.
Videoterminalista: diritti e misure organizzative
Il datore di lavoro, nei confronti del videoterminalista, ha l’obbligo di adottare misure adeguate a tutelarlo dai rischi riscontrati, in base alla valutazione dei rischi connessi e all’analisi della postazione lavorativa; deve poi organizzare e predisporre i posti di lavoro in conformità a quanto espresso dal decreto.
Il videoterminalista ha, inoltre, diritto a un’interruzione delle attività mediante pause contrattualizzate a livello collettivo aziendale. In assenza di tale contrattualizzazione, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del videoterminale. Laddove il medico competente lo ritenga necessario, può stabilire interruzioni temporanee a livello individuale.
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