La conversione del Decreto Fisco-Lavoro nella legge 215/2021, approvata lo scorso 17 dicembre, ha introdotto una serie di rettifiche in materia di Sicurezza sul Lavoro che modificano il Testo Unico (D. Lgs. 81/2008).
Le maggiori novità riguardano principalmente tre punti:
- ridefinizione delle mansioni e del ruolo del Preposto;
- riforma delle attività di formazione e addestramento;
- riformulazione dei casi e delle violazioni che possono determinare la sospensione dell’attività lavorativa.
Il ruolo del Preposto: cosa cambia
Il Preposto rappresenta un ruolo chiave in tema della sicurezza sul lavoro: secondo la definizione normativa, è colui che vigila sulle attività lavorative attuando le direttive ricevute e verificando che vengano correttamente eseguite.
Uno dei suoi compiti principali è sorvegliare l’operato altrui al fine di garantirne il regolare svolgimento, accertandosi che i lavoratori recepiscano e mettano in pratica quanto indicato in materia di salute e sicurezza.
La nuova normativa rafforza il potere decisionale del Preposto, rendendo esplicito il suo ruolo quale vigilante e confermandolo come indispensabile collaboratore del datore di lavoro.
Da oggi, il Preposto potrà:
- interferire con l’operato del lavoratore se ritenuto inadeguato;
- interrompere l’attività lavorativa nei casi di maggiore pericolo;
- sospendere il lavoro qualora rilevi deficienze nei mezzi e nelle attrezzature utilizzati.
Di sua competenza segnalare ai propri superiori qualsiasi situazione di inadempienza e rischio alla sicurezza.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di Preposto.
Sanzioni
Le nuove modifiche determinano un inasprimento delle sanzioni, dirette:
– al Preposto qualora non effettui una corretta vigilanza e non interrompa l’attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza o di rilevazione di inefficienze di mezzi e attrezzature;
– al Datore di lavoro qualora non formalizzi l’incarico del Preposto e non provveda alla sua istruzione in materia di sicurezza.
Sospensione dell’attività lavorativa
Vengono inoltre ridefiniti i casi e le violazioni che possono comportare la sospensione dell’attività lavorativa, che può avvenire principalmente per due motivi: il primo legato all’uso improprio della formula del lavoro occasionale, il secondo concernente gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ad oggi vengono rilevate tredici casistiche di infrazione. Nel dettaglio:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancanza del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Attività di Formazione
Alcuni dei cambiamenti legislativi riguardano la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
In particolare:
- l’obbligo di formazione viene esteso anche al datore di lavoro;
- le attività formative e di aggiornamento dei Preposti devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale (e non quinquennale) o comunque ogni qualvolta sia reso necessario dall’evoluzione dei rischi o dall’insorgenza di nuovi rischi;
- le attività di addestramento della forza lavoro devono consistere in prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.
Inoltre, tra le novità c’è anche quella che stabilisce il termine al 30 giugno 2022 per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare un accordo che recepisca i cambiamenti legislativi circa la formazione, al fine di garantire:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per quel che riguarda la formazione di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa.
GTP S.r.l., azienda leader nel settore della Sicurezza sul Lavoro, si pone al fianco delle aziende per garantire l’osservanza della normativa vigente. Tra i servizi nell’Ambito del Decreto Legislativo 81/08 legati alle attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi nei Luoghi di Lavoro e di consulenza tecnico-ingegneristica, GTP offre una vasta gamma di soluzioni formative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni contattataci alla mail info@gtpsrl.eu