Green Pass: nuove disposizioni aggiornate

Emergenza COVID-19 : come da decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, vengono introdotte nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia.

In questo articolo vi spiegheremo nel dettaglio le ultime novità legislative, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e le nuove regole da adottare.

Green pass rafforzato: cos’è e come ottenerlo

Il super green pass o green pass rafforzato è il certificato covid digitale già in vigore dal 6 dicembre per accedere ad una serie di attività sociali, che vanno dalla possibilità di accedere a bar e ristoranti al chiuso agli stadi, precluse ai possessori del solo green pass base.

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il green pass rafforzato è divenuto indispensabile per l’utilizzo dei mezzi pubblici, locali e regionali, oltre che per l’accesso:

  • in alberghi e strutture ricettive in genere;
  • alle cerimonie civili e religiose;
  • alle sagre e fiere;
  • nei centri congressi;
  • nei luoghi di ristorazione all’aperto;
  • agli impianti di risalita;
  • nelle piscine, nei centri sportivi, natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, sociali e ricreativi e per le attività anche all’aperto.

Il super green pass viene rilasciato esclusivamente a coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid. Per chi è ancora in attesa di vaccino, il certificato sarà generato a partire dal 12º giorno dopo la prima dose e sarà valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal Covid, il super green pass sarà generato dopo un paio di giorni e sarà valido a partire dal 14º giorno.

Il decreto sul super green pass è esteso indifferentemente a tutte le regioni italiane, anche quelle in zona bianca.

Qual è la differenza tra super green pass e green pass base?

Il super green pass lo può ottenere solo chi è vaccinato con una o due dosi o è guarito dal Covid. Questa è la principale differenza con il green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Come scaricare il super green pass

Per scaricare il super green pass o green pass rafforzato bisogna:

  1. accedere al sito www.dgc.gov.it con tessera sanitaria o identità digitale Spid;
  2. scaricare l’app immuni;
  3. accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico regionale.

In alternativa, ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale, al pediatra o al farmacista.

Nuove norme sulla quarantena

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Mascherine

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche: quando utilizzarle

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.