Sicurezza nei luoghi di lavoro nel 2021

“È inconcepibile continuare a morire sul lavoro. E’ ancora più inaccettabile la morte di lavoratori giovanissimi, oggi di una giovanissima madre”. Lo scrivono in un comunicato Cgil, Cisl e Uil e Filctem, Femca Uiltec di Prato che aggiungono. “Chiedere sicurezza è come abbaiare alla luna”, dicono i colleghi del sindacato Uiltec. Di “morte inaccettabile”, ha parlato il governatore della Toscana Eugenio Giani.

“Provo un grande senso di ingiustizia, di rabbia e un dolore immenso”, ha commentato il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Aveva soltanto 22 anni Luana D’Orazio, l’operaia che è morta la mattina del 3 maggio 2021, mentre lavorava in una fabbrica tessile della provincia di Prato, a Oste di Montemurlo. La giovane, residente a Pistoia, madre di una bambina, è rimasta intrappolata in un macchinario. Nonostante la chiamata del 118 per lei non c’è stato niente da fare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 dentro la ditta Orditura Luana, a Oste di Montemurlo, in via Garigliano. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri, vigili del fuoco e il sindaco del Comune toscano, Simone Calamai. L’operaia 22enne stava lavorando a un orditoio, quando è rimasta agganciata nel rullo ed è stata inghiottita dal macchinario. Nello stabilimento, a un’altra macchina, stava lavorando un altro operaio che però era girato di spalle e non ha visto il momento dell’incidente. E’ stato lui il primo a dare l’allarme. Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell’Asl che hanno effettuato i controlli per ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o di un mancato rispetto delle norme di sicurezza. Il macchinario è sotto sequestro.

Solo due mesi fa un ragazzo di 23 anni era morto in un’azienda tessile.

Faccio presente di avere partecipato alla stesura del Decreto Legislativo n°626 del 19-09-1994 che recepì la normativa comunitaria in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro ed introdusse nuove disposizioni in aggiunta a quelle previste dalla vecchia normativa che dal 1995 disciplinava il settore (D.P.R. n°547/1955 e D.P.R. n°303/1956). Sull’argomento ho pubblicato 4 volumi. Nel decreto legislativo 626/1994 sono enunciati i criteri generali per l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione con l’indicazione dei compiti da affidare ai singoli componenti del servizio. Il nuovo approccio del D.Lgs. 626/1994 alla gestione del sistema di sicurezza non è più caratterizzato per il suo aspetto impositivo ma per quello partecipativo ovvero non risulta più essere esclusivamente un’imposizione al datore di lavoro.

Relativamente al settore della PREVENZIONE INCENDI, lotta antincendio e pronto soccorso al D.Lgs. 626 dettava norme generali che furono attuate con successivi decreti interministeriali.

Il tipo di sanzioni riportate nel D.Lgs. 626/1994, in linea con quelle definite dal D.Lgs. 277/1991 sono state aggiornate successivamente dall’emanazione del D.Lgs. 758 del 19-12-1994 prevedendo sanzioni penali e amministrative a carico dei datori di lavoro, modificate successivamente dal D.L. 670/1996 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81.

la conoscenza delle norme che regolano ogni attività lavorativa al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori comporta spesso una ricerca di fonti e di guide per la loro corretta applicazione. A rendere non facile la loro conoscenza concorre anche il fatto che esse sono frequentemente modificate, integrate e superate da nuove normative.

Faccio presente che nel D.Lgs. n°81/2008 sono state apportate modifiche anche non appariscenti ma spesso sostanziali in un testo che, a una non attenta lettura, sembrano invece ripetere le definizioni dell’abrogato D.Lgs. n°626/1994.

Il sottoscritto opera nel settore della sicurezza e la salute sul luogo di lavoro non rivolgendosi solo a figure specialistiche ma coinvolgendo anche nella gestione sicurezza e nella tutela della salute tutta la popolazione attiva in tutte le attività lavorative per fornire un supporto a chiunque debba affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione e ove, necessario, di prevenzione incendi.

I destinatari privilegiati sono il datore di lavoro a cui fanno capo le maggiori responsabilità e il R.S.P.P che può ottenere utili informazioni e suggerimenti per la sua attività.

In questa complessa materia tutti possono trovare nel sottoscritto il partner giusto in grado di seguire con scrupolosa puntualità tutti gli adempimenti necessari e dovuti.

 

Denunce di infortunio sul lavoro nel 2020

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’INAIL nei primi 10 mesi del 2020 sono state 1.270, a fronte delle 421.497 denunce di incidenti sul lavoro. (fonte www.inail.it )

Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è vigente il D.Lgs. n. 81 del 2008 che regola e detta indirizzi per creare nei lavoratori una idonea cultura della prevenzione infortuni.

tutti i lavoratori devono essere consapevoli del proprio ambiente di lavoro, conoscere l’uso dei dispositivi di sicurezza e rispettare le indicazioni del R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione protezione).

 

Principali cause di infortuni

Consapevolezza del pericolo e massima attenzione sono indispensabili per evitarlo.

Diverse le cause:

  • Mancata informazione/ formazione del personale;
  • Macchinari privi delle idonee misure di sicurezza;
  • Locali non a norma;
  • Assenza dell’apposita cartellonistica;
  • Mancanza di controllo del personale;
  • Eccessiva fretta e stress;
  • Superficialità nella valutazione del pericolo;
  • Inosservanza della normativa;
  • Assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti.

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (detto anche R.S.P.P.) è una persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal datore di lavoro, al quale risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, come da Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81, articolo 2.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa, assieme al medico competente del lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

Il R.S.P.P. è obbligato a frequentare un corso di formazione iniziale, con esame di valutazione finale, e un corso di aggiornamento ogni 5 anni.

Il sottoscritto ritiene opportuno che il R.S.P.P. faccia quanto segue:

  1. Dare ad ogni dipendente una guida operativa contenente consigli e informazioni su come lavorare in sicurezza.
  2. Raccogliere i dati di tutti gli incidenti accaduti e segnalare, per opportuna conoscenza ed ogni utile valutazione, al datore di lavoro le anomalie riscontrate.
  3. Richiedere ad ogni dipendente eventuali suggerimenti per il miglioramento della sicurezza nel lavoro di propria competenza.

Tutto quanto sopra serve per creare uno storico degli incidenti accaduti e capire come migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

prontuario sicurezza sul lavoro