“È inconcepibile continuare a morire sul lavoro. E’ ancora più inaccettabile la morte di lavoratori giovanissimi, oggi di una giovanissima madre”. Lo scrivono in un comunicato Cgil, Cisl e Uil e Filctem, Femca Uiltec di Prato che aggiungono. “Chiedere sicurezza è come abbaiare alla luna”, dicono i colleghi del sindacato Uiltec. Di “morte inaccettabile”, ha parlato il governatore della Toscana Eugenio Giani.
“Provo un grande senso di ingiustizia, di rabbia e un dolore immenso”, ha commentato il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
Aveva soltanto 22 anni Luana D’Orazio, l’operaia che è morta la mattina del 3 maggio 2021, mentre lavorava in una fabbrica tessile della provincia di Prato, a Oste di Montemurlo. La giovane, residente a Pistoia, madre di una bambina, è rimasta intrappolata in un macchinario. Nonostante la chiamata del 118 per lei non c’è stato niente da fare.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 dentro la ditta Orditura Luana, a Oste di Montemurlo, in via Garigliano. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri, vigili del fuoco e il sindaco del Comune toscano, Simone Calamai. L’operaia 22enne stava lavorando a un orditoio, quando è rimasta agganciata nel rullo ed è stata inghiottita dal macchinario. Nello stabilimento, a un’altra macchina, stava lavorando un altro operaio che però era girato di spalle e non ha visto il momento dell’incidente. E’ stato lui il primo a dare l’allarme. Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell’Asl che hanno effettuato i controlli per ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente e capire se si sia trattato di un errore umano o di un mancato rispetto delle norme di sicurezza. Il macchinario è sotto sequestro.
Solo due mesi fa un ragazzo di 23 anni era morto in un’azienda tessile.
Faccio presente di avere partecipato alla stesura del Decreto Legislativo n°626 del 19-09-1994 che recepì la normativa comunitaria in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro ed introdusse nuove disposizioni in aggiunta a quelle previste dalla vecchia normativa che dal 1995 disciplinava il settore (D.P.R. n°547/1955 e D.P.R. n°303/1956). Sull’argomento ho pubblicato 4 volumi. Nel decreto legislativo 626/1994 sono enunciati i criteri generali per l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione con l’indicazione dei compiti da affidare ai singoli componenti del servizio. Il nuovo approccio del D.Lgs. 626/1994 alla gestione del sistema di sicurezza non è più caratterizzato per il suo aspetto impositivo ma per quello partecipativo ovvero non risulta più essere esclusivamente un’imposizione al datore di lavoro.
Relativamente al settore della PREVENZIONE INCENDI, lotta antincendio e pronto soccorso al D.Lgs. 626 dettava norme generali che furono attuate con successivi decreti interministeriali.
Il tipo di sanzioni riportate nel D.Lgs. 626/1994, in linea con quelle definite dal D.Lgs. 277/1991 sono state aggiornate successivamente dall’emanazione del D.Lgs. 758 del 19-12-1994 prevedendo sanzioni penali e amministrative a carico dei datori di lavoro, modificate successivamente dal D.L. 670/1996 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81.
la conoscenza delle norme che regolano ogni attività lavorativa al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori comporta spesso una ricerca di fonti e di guide per la loro corretta applicazione. A rendere non facile la loro conoscenza concorre anche il fatto che esse sono frequentemente modificate, integrate e superate da nuove normative.
Faccio presente che nel D.Lgs. n°81/2008 sono state apportate modifiche anche non appariscenti ma spesso sostanziali in un testo che, a una non attenta lettura, sembrano invece ripetere le definizioni dell’abrogato D.Lgs. n°626/1994.
Il sottoscritto opera nel settore della sicurezza e la salute sul luogo di lavoro non rivolgendosi solo a figure specialistiche ma coinvolgendo anche nella gestione sicurezza e nella tutela della salute tutta la popolazione attiva in tutte le attività lavorative per fornire un supporto a chiunque debba affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione e ove, necessario, di prevenzione incendi.
I destinatari privilegiati sono il datore di lavoro a cui fanno capo le maggiori responsabilità e il R.S.P.P che può ottenere utili informazioni e suggerimenti per la sua attività.
In questa complessa materia tutti possono trovare nel sottoscritto il partner giusto in grado di seguire con scrupolosa puntualità tutti gli adempimenti necessari e dovuti.
Denunce di infortunio sul lavoro nel 2020
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’INAIL nei primi 10 mesi del 2020 sono state 1.270, a fronte delle 421.497 denunce di incidenti sul lavoro. (fonte www.inail.it )
Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è vigente il D.Lgs. n. 81 del 2008 che regola e detta indirizzi per creare nei lavoratori una idonea cultura della prevenzione infortuni.
tutti i lavoratori devono essere consapevoli del proprio ambiente di lavoro, conoscere l’uso dei dispositivi di sicurezza e rispettare le indicazioni del R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione protezione).
Principali cause di infortuni
Consapevolezza del pericolo e massima attenzione sono indispensabili per evitarlo.
Diverse le cause:
- Mancata informazione/ formazione del personale;
- Macchinari privi delle idonee misure di sicurezza;
- Locali non a norma;
- Assenza dell’apposita cartellonistica;
- Mancanza di controllo del personale;
- Eccessiva fretta e stress;
- Superficialità nella valutazione del pericolo;
- Inosservanza della normativa;
- Assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (detto anche R.S.P.P.) è una persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal datore di lavoro, al quale risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, come da Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81, articolo 2.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa, assieme al medico competente del lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.
Il R.S.P.P. è obbligato a frequentare un corso di formazione iniziale, con esame di valutazione finale, e un corso di aggiornamento ogni 5 anni.
Il sottoscritto ritiene opportuno che il R.S.P.P. faccia quanto segue:
- Dare ad ogni dipendente una guida operativa contenente consigli e informazioni su come lavorare in sicurezza.
- Raccogliere i dati di tutti gli incidenti accaduti e segnalare, per opportuna conoscenza ed ogni utile valutazione, al datore di lavoro le anomalie riscontrate.
- Richiedere ad ogni dipendente eventuali suggerimenti per il miglioramento della sicurezza nel lavoro di propria competenza.
Tutto quanto sopra serve per creare uno storico degli incidenti accaduti e capire come migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.