Il Comandante dei Vigili Fuoco di Roma, ing. Notaro, in una intervista al Corriere della Sera del 4 luglio 2020 ha fatto presente che solo un terzo degli edifici scolastici è in possesso di attestazione antincendio e che il restante ha la pratica in corso di definizione, ma può mettersi in regola in virtù di una proroga fino al 31/12/2021 e ultimare i lavori di adeguamento (art. 4bis D.L. n. 59 del 28/06/2019) .
L’ing. Notaro fa presente inoltre che solo 543 scuole su 1.499 censite a Roma e Provincia, ovvero il 36%, hanno presentato la SCIA (segnalazione certificata inizio attività). Ovviamente sino al 31/12/2021 devono comunque essere garantiti i livelli minimi di sicurezza che la norma prevede. Può accadere che alcuni istituti scolastici abbiano avuto difficoltà a reperire alcune documentazioni riferite a lavori già eseguiti in passato.
Senza i suddetti documenti non è possibile perfezionare la pratica antincendio.
Il D.M. 1 agosto 2011 n°151, modificato in data 2017, elenca le attività che devono obbligatoriamente avviare la pratica di richiesta di CPI (Certificato di Prevenzione incendi) per essere in regola con la norma di prevenzione incendi.
I fabbricati scolastici vengono suddivisi in tre categorie contrassegnate dalle lettere A,B,C in base al rispettivo grado di rischio .
A seconda della categoria di appartenenza, variano le modalità burocratiche per il rilancio del CPI.
Tutti i fabbricati scolastici in categoria C sono soggetti alla seguente procedura di prevenzione incendi:
- Redazione del progetto vvf firmato da professionista accreditato
- Presentazione del progetto ai vvf
- Effettuazione dei lavori edili e per impianti in attività 74,75 e 77 con successivo controllo da parte del tecnico
- Redazione di SCIA e relazione asserverata
- Presentazione della documentazione presso vvf
- I vvf rilasciano ricevuta di presentazione SCIA
- Sopralluogo vvf entro 60 giorni
- Rilascio CPI
Per le altre attività in categoria A e B la procedura è più snella non essendo obbligatoria la produzione del CPI.
La redazione del progetto antincendio non è necessario per le scuole sino a 100 persone presenti per le quali non occorre nessuna autorizzazione dei VV.F. Per quelle tra 100 e 150 alunni è sufficiente la presentazione di una segnalazione di inizio attività (SCIA).
Mi corre l’obbligo segnalare che molto spesso non vengono eseguiti i lavori, prescritti dai vigili del fuoco, per garantire i livelli minimi di sicurezza antincendio, perché troppo costosi e non realizzabili!
A tale proposito faccio presente che il giorno 21-11-2019 l’ex Presidente del Consiglio Renzi, nel corso di una intervista su Raiuno (Uno Mattina) ha dichiarato che da diversi anni sono fermi 27 miliardi di euro, già stanziati, per lavori di ricostruzione dopo i disastri, per il ripristino dei servizi pubblici prescritti per motivi di sicurezza ecc.ecc.
Cosa aspettano i PRESIDI delle scuole?
A prescindere dalla Prevenzione Incendi la SORVEGLIANZA SANITARIA nelle scuole è obbligatoria secondo quanto stabilito dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
GESTIONE DELLA SICUREZZA
- Documento di valutazione dei rischi D.Lvo 81/08 art.28 c.2
- Formazione degli addetti antincendio secondo DM 10/3/1998
- Redazione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Interno
- Effettuazione delle prove di emergenza (almeno 2 ogni anno solare)
- Registro dei controlli antincendio
ESERCITAZIONI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
- Obbligo di effettuazione (DM 26 agosto 1992)
- Redazione di verbale a valle di ogni prova
- Simulazione standard
- Simulazione con regia (occulta o palese)
- Introduzione di elementi di variabilità (ad es. impedimenti al regolare deflusso, sottrazione di alunni dalle classi durante l’evacuazione).
DISPOSIZIONI FORNITE DALLE AUTORITA’ SANITARIE
- Ogni scuola, con il supporto del proprio Medico Competente, deve emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per gli studenti e per il proprio personale, seguendo le disposizioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
- Intensificare, mediante l’impiego di prodotti efficaci, le attività di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di aggregazione, gli spogliatoi, le aree di somministrazione di bevande e snack, l’infermieria… ecc.
- Lavarsi le mani
- Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce
- Cestinare: fazzoletti di carta, una volta utilizzati
- Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici.
- Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali.
Questo elenco di misure organizzative e procedurali, volte a prevenire il contagio e la diffusione dello stesso, sono quelle diffuse dalle Autorità Sanitarie.