Nuove regole sulla sicurezza antincendio: il Mini-Codice

Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove regole sulla sicurezza antincendio, rivediamo insieme i punti principali del Mini-Codice ovvero il decreto ministeriale che abrogherà definitivamente il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 10 marzo 1998.


Un anno dopo la pubblicazione del DM 3 settembre 2021 che ha ottenuto il via libera dalla commissione europea, il 29 ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Il Decreto ministeriale detto anche Mini-Codice, entrando in vigore, abrogherà definitivamente il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Decreto Mini-Codice: cosa stabilisce

Il Decreto Mini-Codice intende: stabilire i criteri generali per individuare le misure necessarie a evitare l’insorgere di un incendio, limitarne le conseguenze, fare luce sulle misure precauzionali per tutte quelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Possiamo considerare luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e conformi ai seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;
  • piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri;
  • non detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • non detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • all’interno non vengono effettuate attività pericolose ai fini dell’incendio.

Come verranno gestiti i luoghi di lavoro a maggior rischio?

Come suggerisce il Decreto Mini-Codice, nell’articolo 3 comma 3, per tutti i luoghi di lavoro che non siano considerati a basso rischio, non dotati di norma tecnica verticale e che rientrino nell’allegato I al DPR 151/11, sarà estesa l’applicazione del DM 3 agosto 2015.

Se hai trovato interessante questo approfondimento e ti piacerebbe saperne di più, leggi anche RTV facciate edifici: la nuova regola antincendio, l’articolo sul nostro blog sulla Regola Tecnica Verticale che integra il Codice di Prevenzione incendi, il D.M. 3 agosto 2015 e disciplina per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici.


GTP S.r.l., azienda leader nel settore della Sicurezza sul Lavoro, si pone al fianco delle aziende per garantire l’osservanza della normativa vigente. Tra i servizi nell’Ambito del Decreto Legislativo 81/08 legati alle attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi nei Luoghi di Lavoro e di consulenza tecnico-ingegneristica, GTP offre una vasta gamma di soluzioni formative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.  

Per ulteriori informazioni contattaci alla mail formazione@gtp-site