DVR e valutazione del rischio Covid-19
A seguito della diffusione della pandemia da SARS-Cov-2, l’INAIL ha divulgato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, proponendo una metodologia di valutazione del rischio del contagio e diffusione del virus.
Nota dell’ispettorato nazionale del lavoro 13 marzo 2020. N. 89
Oggetto: adempimenti datoriali- valutazione rischio emergenza coronavirus
L’INAIL conferma che il virus SARS-COV-2 è stato ufficialmente inserito nell’elenco degli agenti biologici oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.
Ciò significa che, oltre ad adottare le misure di prevenzione previste per legge, ogni datore di lavoro dovrebbe verificare la necessità di aggiornare il D.V.R.(Documento di Valutazione dei Rischi). Questo per adeguarsi al nuovo contesto sanitario globale.
Sotto l’aspetto normativo, la valutazione del rischio COVID-19 consegue al DPCM 24/10/2020. Questo provvedimento, tra le altre cose, ha dato infatti attuazione alla DIRETTIVA (UE) 2020/739, in quanto è noto che il VIRUS-COV-2 può causare malattie infettive sull’uomo.
La necessità o meno di aggiornare il DVR con specifica valutazione del rischio Covid-19, perciò è un’attività che va di pari passo (pur senza avere attinenza diretta) all’applicazione del Protocollo condiviso per il contrasto dell’epidemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro e l’adozione del relativo protocollo aziendale.
Chi deve eseguire la valutazione del rischio Covid-19?
L’inserimento del Coronavirus nel DVR dopo una specifica valutazione del rischio è necessaria per tutti i contesti di lavoro in cui la probabilità di esposizione al Covid-19 sia maggiore rispetto a quello della popolazione in generale. Tale requisito può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i lavoratori abbiano contatti con il pubblico, con clienti o fornitori o con soggetti potenzialmente infetti, oppure siano tenuti a trasferte di lavoro in paesi con un maggior rischio di esposizione al Coronavirus, ecc.
Non tutti ritengono giustificato l’aggiornamento del DVR in relazione al rischio associato all’infezione per CORONAVIRUS.
Molti, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n° 81/2008 ritengono utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul proprio contesto aziendale, sul profilo del lavoratore assicurando al personale anche adeguati D.P.I. (Dispositivi-Protezione-Individuali).
In questo caso la valutazione del residuo e le relative misure di contenimento e comportamentali sono per forza di cose, rimesse al Governo, Regioni, Prefetti e Sindaci.
In tali casi il datore di lavoro dovrà controllare e attuare le misure che le predette Autorità adotteranno.