Nell’ambito della sicurezza sul lavoro i Dispositivi di Protezione Individuale – DPI – assumono un ruolo chiave per la protezione e la salvaguardia della salute del lavoratore. Ma cosa sono i DPI? Sono tutti uguali? Scopriamolo insieme.
DPI: la normativa
DPI è l’acronimo di Dispositivi di Protezione Individuale, di essi se ne parla nel testo unico per la Sicurezza sul Lavoro o D.lgs 81/08 dove vengono definiti come l’attrezzatura destinata a essere indossata a scopo protettivo per il lavoratore, al fine di proteggerlo da uno o più rischi che potrebbero minare la sua salute. Pertanto ogni dispositivo di protezione individuale risponde a caratteristiche ben precise dettate dalla normativa in vigore e riporta la marcatura CE. Deve, poi, risultare adeguato alle caratteristiche del luogo in cui si lavora e a quelle del sistema lavorativo. Deve essere resistente, pratico da indossare, e non si compone di parti pericolose; deve ben adattarsi alla persona che ha l’obbligo di indossarlo; richiede inoltre la compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale che potrebbero essere usati contemporaneamente.
In nessun modo, dunque, un dispositivo di protezione individuale può costituire un rischio per il lavoratore
che lo indossa.
Dispositivi di protezione individuale: classificazione
I DPI non sono tutti uguali giacché proteggono in modo diverso la salute del lavoratore.
L’allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08 classifica i DPI in base alla parte del corpo che essi proteggono (DPI per la testa, per il viso, per l’udito, per le vie respiratore, per mani e braccia, per la pelle, per il corpo intero, per gambe e piedi) e li suddivide in 3 categorie in base all’entità del rischio a cui il lavoratore è esposto.
CATEGORIA I
Questa categoria include tutti i dispositivi di protezione individuale che proteggono da rischi di piccola entità
come:
- urti lievi e vibrazioni nocive per gli organi vitali
- contatto con oggetti caldi (con una temperatura non superiore ai 50°C)
- lesioni superficiali provocate da prodotti di pulizia o strumenti meccanici
- effetti lesivi procurati dai raggi solari
- condizioni atmosferiche non estreme
Se adeguati al rischio individuato, in questa categoria potrebbero rientrare: copricapo leggeri, guanti, occhiali
da sole.
CATEGORIA II
Nella seconda categoria sono raggruppati tutti quei dispositivi che non fanno parte né della categoria I né
della categoria III, quindi tutti quelli che non proteggono da rischi lievi o rischi gravi.
Tra i dispositivi della categoria II troviamo: guanti e caschi per proteggere da rischi meccanici ad impatto
elevato; indumenti ad alta visibilità con dettagli rifrangenti.
CATEGORIA III
I dispositivi inclusi nella categoria III hanno il compito di prevenire infortuni gravi, danni irreversibili e
rischi molto gravi per la salute del lavoratore.
Tra questi DPI troviamo protezioni anti-annegamento; elmetti resistenti alle alte temperature (almeno
100°C); giubbini antiproiettili; protezioni da cadute dall’alto, da scosse elettriche, da radiazioni ionizzanti, da
agenti biologici nocivi.
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l’osservanza della normativa vigente. Tra i servizi nell’Ambito del Decreto Legislativo 81/08 legati alle
attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi nei Luoghi di Lavoro e di consulenza tecnico-ingegneristica,
GTP offre una vasta gamma di soluzioni formative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
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