Secondo quanto stabilito dal testo unico D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria comprende tutti gli accertamenti sanitari, eseguiti dal medico competente, volti a: monitorare l’idoneità psicofisica di un lavoratore in base ai rischi a cui la sua mansione lo espone; tutelare lo stato di salute del lavoratore; prevenire l’insorgere di malattie causate delle condizioni lavorative.
Durante i nostri corsi riceviamo spesso domande sull’argomento, abbiamo pertanto raccolto qui quelle più frequenti.
Quando è prevista la sorveglianza sanitaria in azienda?
La sorveglianza sanitaria è prevista in azienda ed è obbligatoria nel caso in cui il lavoratore:
- è esposto a rischio chimico, a rumori e vibrazioni, ad agenti cancerogeni e mutageni, ad agenti biologici, ad agenti fisici pericolosi (amianto, radiazioni);
- si occupa di movimentazione manuale di carichi;
- è un videoterminalista e trascorre più di 20 ore settimanali al computer;
- svolge un lavoro notturno, ad alta quota, in ambienti confinati, su impianti ad alta tensione.
Può inoltre essere prevista qualora il medico competente rilevi rischi professionali o il lavoratore la richieda.
Che cosa comprende la sorveglianza sanitaria?
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 il protocollo di sorveglianza sanitaria prevede:
- visita medica preventiva
- visita medica periodica
- visita medica in occasione di un cambio di mansione
- visita medica per cessazione del rapporto lavorativo (in caso di rischio chimico, ad esempio)
- visita medica su richiesta del lavoratore.
In seguito il medico competente è chiamato a esprimere un giudizio di: idoneità, idoneità parziale o temporanea con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
Chi paga la sorveglianza sanitaria?
Il testo unico prevede che le visite mediche siano a carico del datore di lavoro e che in alcun modo debbano comportare oneri finanziari per il lavoratore.
Allo stesso modo restano a carico del datore di lavoro eventuali spostamenti legati alla sorveglianza sanitaria che sono da considerarsi come orario lavorativo.
Quando il lavoratore può rifiutare la sorveglianza sanitaria?
Il lavoratore non può opporsi alla visita sanitaria. In caso di rifiuto può essere soggetto a provvedimenti disciplinari da parte del lavoratore e ad eventuale licenziamento.
Allo stesso modo la mancata ottemperanza all’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro può essere punita con sanzioni molto pesanti.
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