Documenti sicurezza sul lavoro

Documento Valutazione dei rischi: D.V.R.

La valutazione del rischio è il punto da cui partire per stabilire le misure da prendere in materia di sicurezza sul lavoro e di rischi ambientali per la collettività. E’ lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l’attuazione.
Il rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente individuabile; esistono infatti strumenti, sufficientemente validati e strutturati per le diverse situazioni, che sono di grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi e non (anche se ci si può trovare imbattere in taluni casi, in situazioni in cui non siano disponibili sufficienti dati scientifici, statistici ed epidemiologici, per cui le informazioni raccolte risultino piuttosto scarse da rendono difficile l’attuazione del corretto piano operativo di sicurezza).
La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. Anche in questo caso si configura la possibilità che una mancata quantificazione impedisca una corretta valutazione, per cui ci si trova davanti alla impossibilità di prevedere il danno che potrebbe verificarsi.
I risultati di una completa e adeguata valutazione dei rischi sono fondamentali per pianificare una corretta gestione.
La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente all’esposizione ad un pericolo, è  l’insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo,  in relazione alle modalità di svolgimento delle procedure lavorative.

I nostri tecnici sono a vostra disposizione per la redazione del documento. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a contattarci tramite la nostra pagina contatti o inviarci un’e-mail a info@gtpsrl.eu.

 Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza: DUVRI

Il DUVRI è il documento unico valutazione rischi interferenze ed è obbligatorio per il D.Lgs 81/2008. Le interferenze vengono definite come tutti quei pericoli causati da un’attività svolta all’interno di una determinata azienda, da parte di una ditta esterna (p.e. lavori di manutenzione, pulizie, restauro, ecc.).

Secondo la determinazione per “interferenze” si intendono “le circostanze nelle quali si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

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Documento Valutazione rischio chimico

In numerose lavorazioni vengono utilizzati “agenti chimici” i quali hanno la capacità di provocare danni alla salute di chi li utilizza. Sostanze chimiche sono usate nella maggior parte delle aziende, per esempio nell’edilizia, autofficine, nel campo della manutenzione, nelle pulizie, nei laboratori, parrucchieri, ecc. ecc., Anche i normali saponi per lavarci le mani o i detergenti per la pulizia dei pavimenti o delle stoviglie sono considerati agenti chimici.

Il datore di lavoro di attività dove vengono usate sostanze chimiche ha l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio chimico e di redigere il documento valutazione rischio chimico. Il documento di valutazione del rischio chimico è fondamentale per valutare tutti gli agenti chimici utilizzati, le quantità e le modalità di utilizzo, al fine di valutarne la nocività.

La pericolosità di una sostanza/preparato è determinata dagli effetti nocivi che essa provoca sul corpo umano, ma anche dal rischio di esplosione, incendio, ecc.
Molte sostanze inoltre possono diventare pericolose in particolari condizioni, ad esempio l’aria compressa o l’acqua ad alta temperatura.

L’esposizione al rischio chimico può essere accidentale nel caso di sversamento, incendio o esplosione, continuativa quando il lavoratore è esposto frequentemente alla sostanza pericolosa; l’effetto lesivo può essere acuto per esposizioni a elevate dosi o cronico per esposizioni a dosi basse, ma prolungate nel tempo.

L’interazione degli agenti chimici con l’organismo può avvenire per: contatto, inalazione o ingestione.
Ricordiamo che ogni prodotto, considerato agente chimico, utilizzato in azienda deve essere correlato dalla relativa ” SCHEDA DI SICUREZZA” nella quale saranno riportati i comportamenti da adottare in caso di incidente.

La Valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro! Il documento valutazione rischio chimico viene redatto da tecnici qualificati in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS).

I lavoratori classificati, a seguito della valutazione dei rischi, esposti a “rischio chimico non moderato”, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.

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Documento Valutazione Rischio Biologico

Il rischio biologico è il rischio causato da microrganismi presenti in azienda. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche organisimi geneticamente modificati, colture cellulari, endoparassiti umani.

Il rischio biologico può provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il rischio biologico costituisce di per sé un tipo di rischio intrinseco all’attività sanitaria, al quale l’operatore sanitario, sia esso medico, infermiere, o addetto al laboratorio di analisi, può trovarsi esposto. Tale rischio è costituito da agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più svariate patologie infettive. L’operatore sanitario è infatti costantemente a contatto diretto con materiali biologici (p.e. sangue, saliva, altri fluidi biologici, aerosol respiratori) e strumenti potenzialmente infetti.
Non solo l’operatore sanitario può trovarsi esposto a tale rischio, ma anche camerieri, donne delle pulizie, alti operatori addetti alle strutture sanitarie (addetti alla lavanderia, addetti alla manutenzione, autisti delle ambulanze, ecc. di case di cura, ospedali, laboratori di analisi, ecc.).
Il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e alle loro possibili reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. La valutazione del rischio biologico è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza ( rls ).

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Documento Valutazione Rischio Rumore

Nel momento in cui la salute dei lavoratori è esposta all’utilizzo di macchinari o apparecchiature rumorose o ove si presentino situazioni di lavoro rumorose quali ad esempio taglio del legno, taglio dell’alluminio, uso del martello pneumatico, lavori stradali, lavori di edilizia, andrà effettuata una valutazione del rischio rumore per valutare il livello di esposizione di ogni lavoratore. Ove possibile si andranno ad eliminare i rischi, utilizzando ad esempio lame circolari silenzione, dove ciò non sia possibile invece si andranno ad utilizzare dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di protezione individuali ( DPI ) come ad esempio le cuffie (otoprotettori). Ricordiamo che per ogni livello di decibel ( Db ) si dovranno utilizzare cuffie specifiche e idonee alla frequenza. Ogni DPI deve essere marchiato CE e deve essere provvisto di istruzioni per l’utilizzo. In caso di lavoratori stranieri le istruzioni dovranno essere multilingua.
La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. La valutazione del rischio rumore è effettuata da tecnici esperti in sicurezza sui luoghi di lavoro ed è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS).

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Documento Valutazione Rischio Vibrazioni

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi; le oscillazioni caratteristiche delle vibrazioni possono essere libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna come nel caso dell’utilizzo di strumenti da parte di un lavoratore.
La valutazione del rischio vibrazioni richiede di analizzare quei fenomeni che sollecitano il sistema “mano-braccio” e il sistema “corpo intero”.
Per eseguire la valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di macchine vibranti che interessano un solo braccio o entrambe le braccia contemporaneamente (rischi vibrazioni sul sistema mano-braccio) si fa riferimento alle disposizioni delle norme UNI EN ISO 5349-1 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 1: Requisiti generali” e UNI EN ISO 5349-2 “Vibrazioni meccaniche – Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano – Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro”.
Per effettuare invece la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di mezzi vibranti (rischio vibrazioni sul corpo intero) si fa riferimento alle disposizioni della norma UNI ISO 2631-1 “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 1: Requisiti generali”.
Anche nel caso della misurazione delle vibrazioni, come per il rumore, i valori rilevati saranno utilizzati per calcolare dei valori di esposizione che saranno quindi confrontati con i valori d’azione e limite presenti nel D. Lgs. 81/08, al fine di determinare una fascia di rischio.

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Valutazione Rischi Movimentazione Manuale Carichi

Nei rischi presenti nell’attività lavorativa esiste anche quello causato dalla movimentazione manuale dei carichi. Quest’ultima deve essere valutata attentamente, valutando il tempo di esposizione al rischio e l’intensità del carico. Per effettuare questa valutazione si ricorrono a tabelle di standard internazionali quali L’Indice di Sollevamento NIOSH ( MMC ). Queste ultime saranno necessarie per la stesura del documento rischi ( DVR ).

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Documento Valutazione Rischio Incendio

Il nostro gruppo dispone di tecnici qualificati per la redazione del documento per la valutazione dei rischi. Nel documento valutazione rischi ogni azienda dovrà valutare anche il rischio incendio. A tal proposito ricordiamo che SAFETY81 offre una vasta gamma di corsi di formazione tra cui il corso antincendio e il primo soccorso aziendale.
In ambienti superiori a 400 metri quadri oltre alla valutazione del rischio incendio sarà necessario il CPI, certificato prevenzione incendi, con il nulla osta dei vigili del fuoco ( VDF ). La nostra azienda collabora con tecnici professionisti per il rilascio del CPI alle aziende.

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Documento Valutazione Rischio esplosione

La certificazione atex di un prodotto è la garanzia che quest’ultimo non sia a rischio esplosione. In ambienti esposti a particolari rischi infatti si dovrà valutare il rischio esplosione. Le attività con concentrazioni superiori ai limiti nell’aria presente nel luogo di lavoro possono provocare un’esplosione causando la morte o la lesione dell’operatore che si trova nel luogo dell’incidente nel momento dell’esplosione.
La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro!

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P.O.S.(Piano operativo di sicurezza)

Tutte le imprese edili devono presentare il piano operativo di sicurezza (POS) prima di entrare in un cantiere. Il documento deve essere redatto in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il piano tiene conto dei luoghi di lavoro comuni per un’impresa di costruzioni ( cantieri, uffici, magazzino, ecc). Inoltre contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il POS è costituito da una relazione tecnica correlata alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Piano di Emergenza ed Evacuazione

Il Piano di emergenza ed evacuazione è parte integrante della relazione tecnica di prevenzione incendi e derivazione dei documenti di Valutazione dei rischi e di valutazione del rischio incendio.
Lo scopo del Piano di Emergenza ed Evacuazione e il raggiungimento di zone sicure da parte di tutto il personale presente in caso di gravi pericoli, è un costante obiettivo da perseguire da parte di ogni livello della funzione aziendale. Le aree di lavoro e gli accessi, devono essere costantemente verificati ed aggiornati affinché rispettino, oltre alle norme di legge, quelle di buona tecnica e le indicazioni emerse dall’analisi e dalla valutazione dei rischi, effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione di concerto con i responsabili dell’attività operativa.

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