La primavera ha portato con sé una nuova normativa riguardante la prevenzione degli incendi. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2022, n. 83 (in cui si legge la Circolare DcPrev 5093, di carattere non cogente), delle nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili (ai sensi dell’art. 15, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139), è stata introdotta la Regola Tecnica Verticale (RTV) che integra il Codice di Prevenzione incendi, il D.M. 3 agosto 2015, disciplinando per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli di nuova realizzazione.
Gli obiettivi della Regola Tecnica Verticale
Tale norma tecnica, che entrerà in vigore il 7 luglio 2022, ossia 90 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.R.I., introduce la definizione di “chiusura d’ambito dell’edificio” quale frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale (le cosiddette coperture e facciate) e contiene una specifica disciplina antincendio riguardante tali elementi costruttivi. In tal modo la RTV integra il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), perseguendo così i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
- ridurre la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
- evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (come ad esempio frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate) in caso d’incendio, che possano compromettere quindi l’esodo degli occupanti, mettendo in pericolo l’operatività delle squadre di soccorso.
L’uso di materiali incombustibili
La pubblicazione della normativa rappresenta un segnale a favore di una maggiore sicurezza, anche se ancora non recepisce le indicazioni apprese dagli incidenti avvenuti negli ultimi anni. Per esempio il Decreto attuale non prevede l’uso esclusivo di materiale incombustibile per gli edifici più a rischio – quelli alti e sensibili come ospedali, scuole, case popolari – e introduce obblighi che non sempre sono sufficienti a garantire la sicurezza in caso di incendio. Si auspica infatti che a questa normativa ne faccia seguito un’altra che obblighi all’uso di materiali completamente incombustibili sugli edifici di altezza superiore ai 18 metri*, come quella introdotta nel Regno Unito dopo la tragedia della Grenfell Tower, imponendo quindi requisiti più stringenti utilizzando un approccio basato sul rischio di incendio. Tutto questo anche in relazione all’ondata di ristrutturazioni che si sta attuando in Italia, che evidenzia come la ripresa economica del settore edilizio debba passare dall’efficienza energetica ma anche dalla massima sicurezza dei materiali e del costruito.
*in realtà con questa circolare sopra i 12 metri si obbliga al gruppo GM2, quindi materiali in ex classe 1.
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