La procedura prevista dal Codice di prevenzione incendi per l’individuazione delle varie misure antincendio riguardanti le attività che non sono dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (art. 2 comma 1 D.M. 03/08/2015)
Uno degli obiettivi fondamentali che il professionista antincendio deve perseguire nella progettazione di un’attività è quello di minimizzare, quanto più possibile, il rischio incendio attraverso l’adozione di un’adeguata strategia in modo da renderlo accettabile. Conseguentemente, dovrà essere individuata, nello specifico caso, la migliore combinazione possibile di misure antincendio, ovvero gli strumenti omogenei di prevenzione, protezione e gestionali, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti, ai quali attribuire i livelli di prestazione individuati.
La struttura della soluzione progettuale
Il percorso logico che nel Codice conduce alla determinazione della specifica soluzione progettuale, conforme o alternativa, in funzione del livello di prestazione che deve essere ottenuto, è così strutturato:
a. effettuazione della valutazione del rischio incendio dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi attraverso la determinazione delle seguenti tipologie di profilo di rischio:
- R-vita, di salvaguardia della vita umana, in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti l’attività (stato di veglia, di familiarità, di mobilità) e alla velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio;
- R-beni, di salvaguardia dei beni economici, indicativa del carattere strategico dell’opera da costruzione e del valore storico, culturale, architettonico o artistico della stessa e dei beni in essa contenuti;
- R-ambiente, di tutela dell’ambiente dagli effetti provocati dall’incendio; tale rischio può ritenersi non significativo se vengono applicate tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio R-vita e R-beni.
b. attribuzione, per ciascuna delle varie misure antincendio indicate (preventive, protettive e gestionali), che rappresentano la combinazione delle misure di prevenzione incendi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, dello specifico livello di prestazione da soddisfare fra quelli che sono stati preventivamente individuati dal legislatore;
c. individuazione, per ciascuna delle varie misure antincendio che compongono la strategia antincendio, della specifica soluzione, conforme o alternativa, che soddisfa il livello di prestazione attribuito.
La metodologia adottata
La metodologia adottata, in conformità con le indicazioni del Codice, si articola secondo il seguente schema:
- descrizione sintetica dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e planimetria esplicativa;
- determinazione del profilo di rischio incendio dell’attività nei confronti degli obiettivi di salvaguardia della vita umana, dei beni economici e dell’ambiente;
- attribuzione dei livelli di prestazione richiesti alle misure antincendio riferite all’attività in esame per ciascuna strategia antincendio;
- individuazione delle soluzioni progettuali, conformi o alternative, in grado di ottenere il soddisfacimento degli obiettivi individuati.