Chiarimenti sulle norme di sicurezza per le autorimesse (D.M. 01/02/1986)
Il 9 aprile 2009 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi del Ministero dell’Interno ha risposto ad un quesito dell’ing. Corbo sulle norme di sicurezza da applicarsi alle autorimesse.
Il quesito dell’ing. Corbo
Nel quesito si mettevano in evidenza le difficoltà interpretative presenti nel D.M. 01/02/1986 e si chiedevano chiarimenti sui seguenti argomenti:
- Metodica di calcolo delle superfici nei casi con compartimento unico su più piani sotterranei;
- Tolleranze ammesse dal D.M. 30/11/1983;
- Vie di esodo: uso della scala da 1 modulo.
La replica dei VV.F.
Facendo seguito a tale richiesta, nella lettera di risposta il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha asserito che:
- la misurazione delle superfici dei compartimenti va effettuata al netto dello spessore delle pareti perimetrali;
- le superfici dei corpi scala e dei percorsi di esodo vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- la misurazione delle superfici dei compartimenti deve tener conto della misura delle superfici delle intercapedini solo qualora la proiezione in pianta di queste ultime sia utilizzata anche per parcare e/o movimentare autoveicoli;
- la misurazione delle superfici dei compartimenti deve essere effettuata al lordo dello spessore delle pareti divisorie tra box e posti auto;
- le superfici dei locali tecnici e dei ripostigli di servizio vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- le superfici delle rampe vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se di “tipo aperto” così come definite al punto 0 del D.M. 01/02/1986 e s.m.i. o se compartimentate rispetto al compartimento considerato;
- i progetti da presentare al Comando VV.F per attività soggette devono possedere i requisiti di cui al punto A.3 dell’Allegato A al D.M. 04/05/1998. Non sono ammesse indeterminazioni nelle indicazioni delle misure a corredo degli elaborati grafici. L’utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al D.M. 30/11/1983 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato;
- il computo del numero di uscite finalizzato all’applicazione del 2° comma del punto 3.10.4 del D.M. 01/02/1986 e s.m.i. è da riferirsi alle uscite di piano e non a quelle complessivamente presenti nell’autorimessa. Pertanto, in caso di autorimesse pluripiano, è consentito per ogni piano che una di esse abbia larghezza di un modulo solo se presenti due o più uscite per ciascun piano: il percorso di esodo fino al luogo sicuro non deve presentare in ogni caso restringimenti rispetto alla larghezza delle suddette uscite. Si richiama altresì l’attenzione sul punto 1.6.3 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm.