Lavoro e sicurezza a norma per usufruire dei Bonus Edilizi

Oggi più che mai sono in aumento le persone che decidono di ricorrere ai bonus edilizi per eseguire delle ristrutturazioni. Scegliere la ditta giusta a cui affidarsi è fondamentale in quanto, secondo la normativa in vigore, i bonus edilizi non sono riconosciuti in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri e se vengono meno le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.  

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022 n. 13 (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili) cambiano le regole delle agevolazioni edilizie, nello specifico vengono introdotte modifiche alla disciplina della cessione del credito.  Al fine di migliorare la qualità del lavoro in ambito edile e garantire maggiore sicurezza nei cantieri privati avviati per realizzare gli interventi agevolati dai bonus fiscali saranno previsti nuovi obblighi. Tali provvedimenti, sono stati fortemente voluti dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Quest’ultimo ha dichiarato che “nessun bonus edilizio a chi non rispetta i diritti dei lavoratori. Nel Consiglio dei ministri del 18 febbraio abbiamo deciso di mettere al centro la salute e la sicurezza sul lavoro, subordinando l’ottenimento dei bonus all’applicazione dei contratti collettivi nazionali. È un passo avanti nella direzione giusta”. Una revisione che si è resa necessaria perché con il boom dell’edilizia è cresciuta la richiesta di manodopera reclutata in alcuni casi violando importanti norme sul lavoro.

I bonus vengono applicati solo ai CCNL di settore

Alla base della richiesta per usufruire dei Bonus Edilizi c’è non solo rispetto, ma anche l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Nel contratto collettivo applicato – per dimostrare la regolarità – deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori edili. Le imprese che realizzano i lavori, quindi, hanno l’obbligo di dimostrare l’applicazione del contratto in riferimento al salario, all’orario, alle ferie, alle malattie ma anche alla formazione. I datori di lavoro, quindi, che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. non potranno godere di tali agevolazioni. 

Nello specifico, l’obbligo si rende necessario per gli interventi che superano i 70.000 euro e che hanno ad oggetto l’accesso ad uno o più dei seguenti bonus:

  • superbonus 110%;
  • bonus ristrutturazione;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • bonus verde;
  • bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per le cessioni dei crediti di imposta.

In ogni caso la nuova norma riguarda i lavori edili cioè i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per ciò che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Quando scatta il nuovo obbligo?

Con l’emendamento 15.0.1000, al decreto Sostegni Ter che recepisce il Decreto 13 viene introdotto il comma 2 all’articolo 28-quater che fissa al 27 maggio 2022 il termine per l’entrata in vigore delle norme sull’obbligo di utilizzare solo imprese con contratti del settore edile. Le disposizioni non verranno applicate ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore del dl contenente le nuove norme.

Verifiche e controlli

I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98, ossia i dottori commercialisti,  consulenti del lavoro , etc. e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97, al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.