Il panorama della sicurezza sul lavoro e dell’inclusione professionale ha subito una trasformazione radicale con l’entrata in vigore della Legge 198/25 (derivante dalla conversione del DL 159/25). Queste novità non riguardano solo la conformità normativa, ma ridefiniscono il modo in cui le persone con disabilità vengono inserite nel tessuto produttivo.
Noi di GTP, esperti in consulenza e sicurezza sul lavoro, analizziamo i punti chiave di questa riforma per aiutare i datori di lavoro a navigare tra nuovi obblighi e opportunità.
Le novità del “Decreto Sicurezza” (Legge 198/25)
La nuova norma introduce maglie più larghe per il rispetto delle “quote d’obbligo” relative alle assunzioni protette. Se prima l’adempimento passava principalmente per assunzioni dirette o commesse verso Cooperative Sociali di tipo B, oggi lo scenario si amplia.
1. Ampliamento dei soggetti per le commesse di lavoro
Le aziende del mercato ordinario possono ora assolvere l’obbligo di inserimento non solo tramite le Cooperative Sociali, ma anche attraverso:
- Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali;
- Società Benefit.
Questo significa che l’attribuzione di una commessa a questi enti può essere conteggiata per coprire la quota di lavoratori con disabilità prevista dalla legge.
2. La rivoluzione del “Distacco” al 60%
Una delle modifiche più impattanti riguarda il distacco dei lavoratori con disabilità. In precedenza, questa modalità era limitata al 10% della quota d’obbligo. Con la Legge 198/25, questa soglia sale drasticamente al 60%.
Esempio Pratico: un’azienda con l’obbligo di assumere 10 lavoratori con disabilità potrà ora coprire fino a 6 di questi posti attraverso il distacco presso terzi, con una semplificazione dei controlli amministrativi.
Luci e ombre della nuova normativa: il rischio per l’inclusione
Sebbene la legge offra maggiore flessibilità burocratica alle imprese, solleva dubbi significativi sulla reale inclusione lavorativa.
Il rischio evidenziato dagli esperti è che il numero di disabili assunti direttamente dalle aziende “ordinarie” possa scendere, a favore di inserimenti presso soggetti terzi. Questo potrebbe tradursi in:
- Minori garanzie contrattuali per il lavoratore.
- Una riduzione dell’integrazione effettiva all’interno dei processi produttivi aziendali.
- Una percezione della disabilità come “costo da esternalizzare” piuttosto che come risorsa da integrare.