Stagista in azienda durante la formazione sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08

Giornata mondiale degli stagisti: obblighi di legge

In occasione della Giornata Mondiale degli Stagisti, l’attenzione si concentra sul ruolo fondamentale dei giovani che muovono i primi passi nel mondo professionale. Quando un’azienda accoglie un tirocinante (curriculare o extracurriculare), l’entusiasmo della formazione deve andare di pari passo con il rispetto della normativa vigente.

Uno dei dubbi più frequenti tra datori di lavoro e responsabili HR riguarda l’inquadramento dello stagista in materia di tutela della salute: gli stagisti sono equiparati ai lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro? Quali sono gli obblighi formali e quando scatta la sorveglianza sanitaria?

Fare chiarezza sul D.Lgs. 81/08 è indispensabile per garantire un’esperienza formativa sicura ed evitare pesanti sanzioni in sede di ispezione.

L’equiparazione dello stagista al lavoratore dipendente

Il punto di partenza normativo è netto: l’Articolo 2 del D.Lgs. 81/08 equipara espressamente lo stagista (o tirocinante) alla figura del lavoratore.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non rileva la tipologia contrattuale, l’assenza di retribuzione o il fine formativo dell’esperienza. Se la persona frequenta gli ambienti di lavoro, utilizza attrezzature aziendali o è esposta a fattori di rischio, il Datore di Lavoro assume nei suoi confronti i medesimi obblighi previsti per i dipendenti assunti.

La formazione obbligatoria sulla sicurezza (Art. 37)

Prima ancora che lo stagista inizi le sue attività operative, l’azienda deve erogare la formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni:

  • Formazione generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza aziendale, diritti e doveri dei lavoratori.
  • Formazione specifica: la durata e i contenuti variano in base al livello di rischio dell’azienda (Rischio Basso: 4 ore; Rischio Medio: 8 ore; Rischio Alto: 12 ore).

Se lo stagista ha già svolto la Formazione Generale durante il corso di studi universitari o in un precedente tirocinio, e possiede un attestato valido, non occorre ripeterla. La Formazione Specifica va invece sempre erogata o integrata se i rischi della nuova azienda differiscono da quelli precedenti.

La sorveglianza sanitaria per gli stagisti

La necessità di sottoporre lo stagista alle visite con il Medico Competente dipende esclusivamente dalle mansioni svolte e dall’esito della Valutazione dei Rischi (DVR):

Qualora lo stage preveda l’uso del computer per almeno 20 ore settimanali (videoterminalista), l’uso di sostanze chimiche, la movimentazione di carichi o il lavoro in cantiere/officina, lo stagista deve effettuare la visita preventiva con il Medico Competente per il rilascio del giudizio di idoneità prima di iniziare l’attività. Negli ambienti a rischio irrilevante (es. mansioni d’ufficio generiche senza uso prolungato di VDT), la visita medica non è obbligatoria.

Tutti i costi relativi alla Medicina del Lavoro e all’emissione delle idoneità sono a totale carico dell’azienda ospitante.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consegna agli stagisti

Qualora la mansione richieda l’uso di DPI (scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, cuffie antirumore, camici o guanti), il Datore di Lavoro deve fornirli gratuitamente allo stagista, verificando che sia stato adeguatamente istruito sul loro corretto utilizzo.

Infortuni sul lavoro e copertura INAIL

Tutti gli stagisti devono essere coperti da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre alla polizza di responsabilità civile verso terzi.

Generalmente la pratica INAIL viene aperta dall’ente promotore (Università, Centro per l’Impiego o agenzia formativa), ma l’azienda ospitante ha il dovere di segnalare immediatamente all’ente e all’INAIL qualsiasi eventuale infortunio occorso allo stagista durante l’orario di tirocinio.

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