Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, segna un momento di svolta nella normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Con modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/08, il Decreto non si limita a inasprire le sanzioni, ma introduce strumenti di digitalizzazione che ridefiniscono gli obblighi di aziende, in particolare nei settori a più alto rischio come l’edilizia. Le imprese devono agire con prontezza per adeguare i propri sistemi di gestione della sicurezza, formazione e documentazione.
La patente a crediti si fa più severa
La Patente a Crediti subisce un significativo rafforzamento, trasformandosi in un meccanismo di controllo più incisivo e automatico per le aziende che operano in cantiere.
- Sanzioni raddoppiate e decurtazione massima: l’inasprimento è netto. L’importo minimo delle sanzioni per le violazioni gravi passa da € 6.000 a € 12.000. Inoltre, la decurtazione per il lavoro irregolare (la violazione più frequente) è elevata da 1 a 5 punti per ciascun lavoratore, applicandosi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento.
- Vigilanza e sospensione cautelare: viene istituito un flusso informativo obbligatorio tra Procure della Repubblica e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo permette all’INL di intervenire con maggiore tempestività per la sospensione cautelare della patente in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, basandosi sui primi riscontri oggettivi del sinistro.
L’impatto per l’azienda: un unico verbale per lavoro irregolare può esaurire rapidamente i crediti disponibili, portando alla sospensione immediata dell’attività. La conformità documentale e contrattuale diventa una priorità assoluta per evitare l’interruzione del business.
Il passaporto digitale: rivoluzione nel cantiere edile
L’introduzione del Badge Digitale di Cantiere rappresenta il cuore della digitalizzazione del settore edile, rendendo la verifica della regolarità e della formazione più trasparente che mai.
- Le imprese in appalto e subappalto devono dotare i dipendenti di una tessera di riconoscimento con un codice univoco anticontraffazione, utilizzabile come badge.
- Il badge digitale è reso disponibile, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Ciò consente la registrazione automatica delle presenze, l’identificazione immediata del lavoratore e, soprattutto, l’accesso al suo percorso formativo in materia di sicurezza. Il badge diventa, a tutti gli effetti, un “passaporto della sicurezza”.
- L’INL è incaricato di orientare la propria attività di vigilanza in via prioritaria verso le aziende in regime di subappalto per il rilascio della “Lista di conformità INL”, potenziando i controlli dove il rischio di irregolarità è storicamente più alto.
Formazione e prevenzione: il nuovo ruolo propulsivo dell’INAIL
Il Decreto rafforza significativamente il ruolo dell’INAIL come motore della prevenzione e della diffusione della cultura della sicurezza in Italia, investendo in innovazione.
- Fondo per la formazione digitale: a partire dal 2026, l’INAIL trasferirà al Fondo sociale per occupazione e formazione almeno 35 milioni di euro annui. Questi fondi finanzieranno interventi di promozione, inclusa la valorizzazione di supporti digitali come la realtà simulata e aumentata per l’apprendimento esperienziale.
- Sostegno alle PMI per l’innovazione: vengono autorizzati interventi mirati per sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese nell’acquisto e nell’adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) innovativi e sistemi intelligenti.
- Fascicolo elettronico del lavoratore: la normativa evolve sostituendo il precedente libretto formativo con il Fascicolo Elettronico del Lavoratore. Questo sistema digitale integrato garantisce una registrazione delle competenze acquisite e facilita la verifica degli obblighi formativi da parte degli organi di vigilanza.
Aggiornamenti tecnici e tutela ampliata
Il D.L. 159/2025 apporta cambiamenti fondamentali anche nelle misure tecniche di prevenzione e nell’ambito della tutela assicurativa.
- La soglia di rischio per le scale verticali permanenti viene abbassata: la protezione (gabbia o sistemi individuali) è ora richiesta per scale superiori a 2 metri (prima 5 metri). Viene inoltre ribadita la priorità delle misure collettive (parapetti, reti) sui sistemi individuali per la protezione contro le cadute (Art. 115).
- L’obbligo di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso alle aziende con meno di 15 dipendenti, con modalità definite dalla contrattazione collettiva.
- I controlli sanitari disposti dal Medico Competente sono ora computati nell’orario di lavoro. Al Medico Competente viene inoltre attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening.
- Viene rafforzata la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati in percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendola agli infortuni in itinere e vietando l’assegnazione a lavorazioni ad elevato rischio.
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