La resistenza al fuoco
Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture, sinteticamente riportati all’interno del D.M. 09/03/2007, sono:
– garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
– garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
– limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
– assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.
La resistenza al fuoco delle strutture costituenti le scaffalature metalliche autoportanti installate nei magazzini intensivi
Alcuni comandi Prov.li VV.F., nell’esprimere il proprio parere di conformità antincendio, hanno prescritto che la classe di resistenza al fuoco (R) di tutte le strutture metalliche autoportanti, verticali e orizzontali, e gli elementi strutturali secondari siano almeno 60 minuti, corrispondente alla classe II di prestazione.
Sull’argomento ebbe ad esprimersi l’ing. Fabio Dattilo in qualità di Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi – con nota Prot. 0008274 del 08/06/2011 che recita:
Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta, operata dal Comando Prov.le VV.F. di Parma (classe 60 minuti) per gli elementi principali (colonne, travi, montanti delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 9 marzo 2007 (classe 30 minuti) agli elementi secondari (correnti di solaio).
Si puntualizza, infine, che eventuali grigliati e gli elementi di controvento in questo caso possono essere privi di requisiti di resistenza al fuoco.
In relazione alla istanza di valutazione di un progetto antincendio, per un magazzino intensivo, presentata ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, il Comando Prov.le VV.F. ha comunicato, in data 27/04/2016, fra l’altro, che:
In relazione alla notevole altezza delle scaffalature non è stato valutato il rischio presente per i soccorritori interni ed esterni legato al collasso degli scaffali, con il conseguente effetto domino, in caso di un principio di incendio tardamente rivelato, per effetto della ridotta o nulla resistenza al fuoco delle strutture costituenti le scaffalature.
Il parere secondo giudizio esperto dell’ing. Leonardo Corbo
Sull’argomento l’ing. Leonardo Corbo ha formulato un parere secondo giudizio esperto (Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015 – Punto G.2.7), in cui sono esplicitate le osservazioni che non prevedono nuove soluzioni progettuali e/o modifiche delle soluzioni già acquisite nella documentazione progettuale relativa all’attività menzionata in oggetto.
PARERE SECONDO GIUDIZIO ESPERTO
Osservazioni sulle motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza di valutazione del progetto. Pratica VV.F. n. ***
— OMISSIS —
Resistenza al fuoco delle strutture costituenti le scaffalature
Si ritiene utile rappresentare che generalmente all’interno di un compartimento il possesso di un preciso valore della capacità portante e/o di compartimentazione viene esplicitamente richiesto solamente per gli elementi costruttivi principali che a seguito dell’eventuale crollo non devono compromettere la capacità portante di altre parti della struttura e l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione e/o impianti di protezione attiva antincendio.
Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati all’interno del D.M. 09/03/2007, sono:
– garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;
– garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
– limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
– assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.
In generale la validità di detti obiettivi afferisce unicamente le strutture che appartengono all’edificio che, nel nostro caso, hanno una resistenza al fuoco non inferiore a R120 per un Livello III di prestazione calcolato.
Nella fattispecie le scaffalature autoportanti non costituiscono elemento costruttivo portante né principale né secondario e pertanto possono essere prive dei requisiti di resistenza al fuoco (vedi nota 0013327.25.2017 ing. Barberi ).
Faccio presente che nel Codice di Prevenzione Incendi del 03/08/2015 è previsto anche di poter declassare completamente la suddetta struttura delle scaffalature, ancorché in materiale metallico, da un punto di vista della resistenza al fuoco, e anche perché è prevista una ridottissima presenza di operatori (3/4 unità) all’interno del magazzino completamente automatizzato.
In merito alle attestazioni di resistenza al fuoco per gli elementi strutturali metallici principali e secondari delle scaffalature autoportanti è da precisare, solo per opportuna conoscenza ed ogni utile valutazione, che gli stessi sono stati realizzati con acciaio zincato a caldo verniciato a polvere caratterizzato dall’azione combinata della zincatura e verniciatura in un unico trattamento che permette di contrastare le condizioni ambientali di esposizione e di protezione.
I carichi considerati Euro-codice 3 neve e vento 0,6 KN/mq + 0,993 KN/mq + 0,2 KN/mq (peso proprio) = 1,793 KN/mq = 179,3 Kg/mq che ripartito nelle aste comporta circa 130 Kg per asta (carichi modesti). La struttura metallica di che trattasi, progettata a freddo tramite i coefficienti di sicurezza è assoggettabile dal 50 al 70% dei carichi di collasso, pertanto vi è un lasso di tempo che nonostante la diminuzione di resistenza della sezione, la struttura non perde la sua capacità portante. Stessa considerazione risulta valida per i requisiti richiesti dal D.M. 9/3/2007 per garantire la stabilità a partire dalla classe R30. A tale riguardo viene introdotto il coefficiente di utilizzo = al rapporto tra i carichi di calcolo freddo e la resistenza di calcolo a freddo, coefficiente che misura il tempo per raggiungere il limite di snervamento: infatti maggiore è il margine previsto nella progettazione a freddo maggiore sarà la capacità ultima della struttura a caldo. Il cambiamento nella progettazione a freddo delle tensioni ammissibili in campo elastico alla progettazione a freddo in campo plastico (incendio evento eccezionale) vi è il raddoppio dei tempi per il raggiungimento del collasso per il sovradimensionamento delle sezioni in concomitanza con la inesistenza delle contrazioni termiche e della trascuratezza delle azioni sussultorie in caso di sisma. Le considerazioni innanzi sono derivanti e compatibili con la circolare 91 prima e dopo del DM 09/03/2007 attualmente, per le strutture esistenti verificate con il metodo alle tensioni ammissibili in campo elastico, in considerazione del coefficiente di sicurezza adottato nella progettazione a freddo che riduce il carico dal 50 al 70% del carico applicato per le classi 1, 2, 3, che riporta i requisiti da adottare necessari degli elementi strutturali dalla classe R30 in poi.
Il D.M. 09/03/2007 lascia al progettista di decidere il livello di prestazione da adottare tra I, II e III di valutazione del requisito di resistenza al fuoco, che può risultare < di REI-30.