La Comunità Europea, attraverso la Direttiva quadro n.89/391/CEE, ha evidenziato l’importanza della partecipazione equilibrata, da parte dei lavoratori, sui temi riguardanti la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. La figura preposta affinché questo obiettivo si realizzi è quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I lavoratori, infatti, sono chiamati a contribuire alla loro stessa sicurezza attraverso il diritto di eleggere o designare i propri rappresentanti, ai quali viene garantito il diritto alla loro consultazione, partecipazione e collaborazione con la parte datoriale su determinati temi.
La prima definizione vera e propria di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene fornita dall’art. 2 lett. f) del d.lgs. 626/1994 in cui si riconobbe che il RLS è la «persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro». Nonostante questa innovazione, tale decreto legislativo non ottenne l’effetto perseguito e, infatti, il Governo Prodi venne incaricato dal Parlamento, con la legge delega 123/2007, di emanare una serie di decreti legislativi con lo scopo di riassettare e riformare le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, correggendo e mettendo a punto i requisiti, le tutele, le attribuzioni e le funzioni di quei soggetti impegnati nel sistema di prevenzione a livello aziendale. Tutto questo si è poi tradotto, da un punto di vista normativo, nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza, la legge 81/2008 – integrata poi dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 – che trova il suo fondamento in alcuni principi della Costituzione italiana. Tra questi, va ricordato quello sancito dall’art. 32 del TU, secondo cui il diritto alla salute e all’integrità fisica è un diritto fondamentale dell’uomo.
Come si diventa RLS?
La designazione del RLS può avvenire:
- Con elezione diretta da parte dei lavoratori dell’azienda;
- Con individuazione di un rappresentante nell’ambito delle RSU/RSA (per aziende con più di 15 dipendenti).
In questa fase decisionale, il datore di lavoro non ha alcun onere se non di attivarsi affinché i propri lavoratori siano informati del loro diritto di eleggere o designare i propri rappresentanti.
A seconda della grandezza dell’azienda è previsto un numero minimo di rappresentanti:
- 1 quando ci sono fino a 200 lavoratori;
- 3 dove ci sono da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 in aziende che contano oltre i 1.000 lavoratori.
I compiti del RLS
Il ruolo dell’RLS è sostanzialmente di dialogo e confronto costruttivo con il datore di lavoro, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori che egli rappresenta, nonché di vigilanza e controllo sull’operato stesso del datore di lavoro e dei dirigenti. Il suo coinvolgimento, quindi, non deve essere solo formale, ma un’occasione per aprire un canale di comunicazione tra le parti.
L’RLS verrà consultato dal datore di lavoro in tutti i casi previsti dall’art.50 ed in particolare:
- In ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
- Sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- In merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori.
La formazione
Una volta comunicato il nominativo, il datore di lavoro dovrà garantire in tempi brevi al RLS una formazione della durata minima di 32 ore (scopri il nostro corso) prevista dall’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), comma 11 del D.Lgs. 81/2008, integrato dal più preciso d.lgs. 106/2009.
Il suddetto articolo 37 rimanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico e fissa l’obbligo di aggiornamento con cadenza annuale:
- a 4 ore per le aziende con un numero di lavoratori tra i 15 e 50
- a 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori
Le imprese che danno occupazione a meno di 15 lavoratori non sono sottoposte ad alcun obbligo di aggiornamento RLS anche se l’articolo su citato del d.lgs. 81/2008 dispone che la formazione di tale figura debba essere periodicamente eseguita tenendo conto dell’evoluzione dei rischi e dell’insorgenza di nuovi.
Secondo l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, le ore relative all’aggiornamento per il Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza non possono essere svolte in modalità e-Learning, salvo diverse indicazioni previste dal CCNL.
Il susseguirsi di decreti legislativi, di integrazioni dovute ai cambiamenti di scenario nel mondo del lavoro, nuove linee guida e prassi che si evolvono con rapidità rendono sempre più necessario e importante, affinché la figura dell’RLS continui ad essere dinamica e al passo con le ultime norme, l’aggiornamento della formazione almeno con frequenza annuale.
Sull’importanza da parte del Datore di Lavoro di dover garantire una formazione adeguata e continua al RLS, di seguito il pensiero autorevole dell’ing. Leonardo Corbo, rappresentante della GTP e massimo esperto di salute e sicurezza sul lavoro:
“Per poter adempiere ai propri compiti e svolgere correttamente le attività che gli competono, il RLS necessità di formazione, conoscenze e competenze ulteriori rispetto a quella già in suo possesso come lavoratore. In virtù delle sue funzioni, che includono un’azione di “vigilanza” interna, e della posizione che lo vede avere rapporti sia con i lavoratori suoi colleghi che con i vertici del sistema di prevenzione aziendale (datore di lavoro, RLS, Medico Competente), occorre infatti un approfondimento relativo sia all’identificazione e alle principali misure per la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, sia alle criticità che possono sorgere nel relazionarsi con soggetti il cui ruolo è, almeno in apparenza, contrapposto al suo.
Il RLS ha dunque diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, finalizzata a permettere al Rappresentante dei Lavoratori di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché sui principi giuridici comunitari e nazionali, sulla legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sui principali soggetti coinvolti, i relativi obblighi e gli aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e, non da ultima, sulla tecnica della comunicazione”.
GTP S.r.l., azienda leader nel settore della Sicurezza sul Lavoro, si pone al fianco delle aziende per garantire l’osservanza della normativa vigente. Tra i servizi nell’Ambito del Decreto Legislativo 81/08 legati alle attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi nei Luoghi di Lavoro e di consulenza tecnico-ingegneristica, GTP offre una vasta gamma di soluzioni formative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni contattaci alla mail info@gtpsrl.eu