I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco accertano che i progetti delle attività soggette al loro controllo siano rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità della prevenzione incendi e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività e degli impianti.
Nel caso specifico di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco per le quali mancano norme tecniche progettuali, bisognerà, pertanto, assumere quale riferimento criteri di progettazione che mirino a conseguire gli obiettivi della salvaguardia della vita umana e dell’incolumità delle persone, nonché la tutela dei beni e dell’ambiente. Tali principi si basano sul condizionamento del processo di combustione sia allo stato potenziale, mediante l’assunzione di misure di prevenzione vere e proprie, finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza dell’incendio, sia mediante l’attuazione di misure di protezione finalizzate alla mitigazione degli effetti dell’incendio, capaci di contenerne lo sviluppo e limitarne le conseguenze.
Le misure di prevenzione incendi sono rivolte, pertanto, ai fattori che influenzano le cause dell’incendio e che riducono la probabilità che si verifichi l’incendio, quali, a titolo di esempio e non esaustivo, si indicano:
Le misure di protezione contro l’incendio sono rivolte a contenere nello spazio e nel tempo, entro limiti accettabili, l’energia rilasciata dagli incendi.
Possono suddividersi in:
a) misure di protezione passiva, che hanno lo scopo di contenere i danni alle strutture e di evitare e/o limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione.
Tra queste si indicano, a titolo di esempio e non esaustivo, le seguenti:
b) misure di protezione attiva, che sono rivolte al contenimento dello sviluppo dell’incendio per mezzo di impianti di estinzione dell’incendio, di rivelazione e di evacuazione dei prodotti di combustione.
Tra queste si indicano, a titolo esemplificativo, le seguenti:
Al fine di conseguire un livello ottimale di protezione, la scelta delle misure attive e passive deve fondarsi su criteri derivanti dall’analisi dei rischi derivanti dallo sviluppo dell’incendio.
Si sottolinea, infine, che gli enti e i privati, responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, hanno l’obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza i sistemi, le attrezzature, i dispositivi e tutte le altre misure di sicurezza antincendio assunte e di effettuare con cadenza periodica le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione.
Il mancato adempimento dell’obbligo comporta la decadenza di validità del certificato di prevenzione incendi e la necessità di riattivare i procedimenti di prevenzione incendi.
(1) Si definisce carico di incendio il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente (D.M. 30/11/1983, come modificato dal D.M. 09/03/2007).
(2) La resistenza al fuoco è una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale, nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi (D.M. 30/11/1983, come modificato dal D.M. 09/03/2007).
(3) Le distanze di sicurezza sono così definite:
(4) Il compartimento antincendio è quella parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione (D.M. 30/11/1983, come modificato dal D.M. 09/03/2007).
(5) La via di uscita è il percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro (D.M. 30/11/1983).
(6) La reazione al fuoco è il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5, con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili (D.M. 30/11/1983).